Italian Court dismisses appeal for extortion and recidiva due to manifestly unfounded legal qualification and adequate reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Ruggero Narduccio inadmissible, ruling that the lower court's qualification of the facts as extortion was legally correct and the reasoning regarding recidiva was sufficient. The appellant argued for a reclassification as fraud and the exclusion of recidiva, but the court found these claims manifestly unfounded based on the intimidating nature of the threats and the continuity of the criminal conduct. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 629 c.p.; Art. 616 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the legal qualification of extortion is correct based on the intimidating impact on victims and the reasoning on recidiva adequately demonstrates the continuity of a criminal process without needing exhaustive detail.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGGIERO NARDUCCIO nato a PAGANI il 05/09/1979 avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 03/11/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TORRE ANNUNZIATA, in data 21/05/2020, nei confronti di RUGGIERO NARDUCCIO confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 629 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto (da ricondursi nell'alveo della truffa) e con riferimento alla mancata esclusione della recidiva. Il ricorso è inammissibile per essere entrambi i motivi manifestamente infondati.
Corretta risulta la qualificazione giuridica dei fatti in estorsione, posto che la sentenza impugnata, mediante il riferimento al narrato delle persone offese, ha evidenziato come il male minacciato dal ricorrente, anche in ragione del chiaro contenuto intimidatorio per come avvalorato dal richiamo di indubbie circostanze di tipo conti7nte, ebbe una incidenza nella sfera soggettiva delle vittime coartandone la volontà. La mancata esclusione della recidiva rinviene adeguata motivazione in osservanza del principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui in tema di recidiva facoltativa il dovere di motivazione risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (ex multis, Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Rv. 274782).
Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha dato atto di come i reati commessi siano espressione, per modalità e contesto 01 precedenti penali specifici annoverati da ciascun imputato, di un giudizio di maggiore gravità in termini sia di maggiore intensità di colpevolezza che di pericolosità sociale, ne112annbito di un percorso criminale non definitivamente interrotto. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 18/06/2021 Il Consigliere Es