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Ordinanza — n. 34267/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34267/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34267/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GRECO ANTONIO nato a ISOLA DEL LIRI il 09/06/1951 MAUTO MIRCO nato a ISOLA DEL LIRI il 27/08/1977 avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

Regesto Legislator

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art. 603, comma 1 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34267/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Infine, quanto al motivo relativo alle statuizioni civili, la censura risulta del tutto generica in quanto, al di là del petitum formulato proprio del giudizio di merito ed estraneo a quello di legittimità, risulta meramente riproduttiva di quella avanzata nel giudizio di appello e motivatamente disattesa dalla Corte territoriale. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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contraffazione di merci frode fiscale in materia doganale documenti mancanti truffa in materia di prestazioni flussi finanziari illeciti tentata truffa

Disposizioni normative citate

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art. 603, comma 1 cod. proc. pen
Con riguardo al secondo motivo, deve evidenziarsi che nel giudizio d'appello la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1 cod.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GRECO ANTONIO nato a ISOLA DEL LIRI il 09/06/1951 MAUTO MIRCO nato a ISOLA DEL LIRI il 27/08/1977 avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 06/11/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di CASSINO, in data 21/07/2016, nei confronti di GRECO ANTONIO, MAUTO MIRCO, confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 648 CP Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo: vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità (provenienza delittuosa del titolo negoziato; dolo; valenza dichiarazioni p.o.); mancata assunzione di una prova decisiva (teste a discarico). Nelle conclusioni chiedono anche di non disporre alcuna condanna in solido al pagamento di tutti i danni morali e materiali né condizionare il beneficio della sospensione condizionale della pena all'integrale risarcimento del danno stante le gravissime condizioni economiche in cui versano.

Con memoria pervenuta in data 8/6/2021, la difesa dei ricorrenti ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. I ricorsi sono inammissibili essendo i motivi manifestamente infondati. Quanto al primo motivo, il percorso argonnentativo seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da questa Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104).

Nel caso in esame, alla linearità e precislot ne del dichiarato dell'offeso, in punto di prova a carico la sentenza impugnata ha altresì evidenziato anche le dichiarazioni di altro teste e la documentazione relativa alla vicenda sottostante quali validi elementi confermati. In punto di dolo, si è correttamente tenuto conto dell'accertata, e mai convincentemente giustificata, disponibilità dei titoli di provenienza furtiva in oggetto (all'evidenza acquisita fuori dai canali ordinari e legittimi di circolazione). In tal modo, la Corte di appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez.

II, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez. II, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza.

Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, Rv. 236914).

Si è anche, più specificamente, chiarito (da ultimo, Sez. II, n. 22120 del 07/02/2013, Mercuri, Rv. 255929), che chi riceva od acquisti un assegno bancario al di fuori delle regole che ne disciplinano la circolazione è necessariamente consapevole della sua provenienza illecita. Con riguardo al secondo motivo, deve evidenziarsi che nel giudizio d'appello la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1 cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria e tale accertamento comporta una valutazione rimessa al giudice di merito che, se correttamente motivata come nel caso in esame, è insindacabile in sede di legittimità ( sez. 4 n. 18660 del 19/2/2004, Montanari, Rv. 228353; sez. 3 n. 35372 del 23/5/2007, Panozzo, Rv. 237410; sez. 3 n. 8382 del 22/1/2008, Finazzo, Rv. 239341).

In tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dedistruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello. (Fattispecie in tema di giudizio abbreviato). (Sez. 6, sent. n. 1400 del 22/10/2014, Rv. 261799).

Infine, quanto al motivo relativo alle statuizioni civili, la censura risulta del tutto generica in quanto, al di là del petitum formulato proprio del giudizio di merito ed estraneo a quello di legittimità, risulta meramente riproduttiva di quella avanzata nel giudizio di appello e motivatamente disattesa dalla Corte territoriale. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processualie ciascuno della somma di euro tremila alla