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Ordinanza — n. 34265/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34265/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34265/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FRANCESCO DINO nato a PESCARA il 28/11/1972 avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; E IN DIRMO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 08/01/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO, in data 15/11/2017, nei confronti di DI FRANCESCO DINO in relazione al reato di cui all'art. 642 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo l'inosservanza di norme di legge e processuali in ordine 1) alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni -che il teste del Pm aveva appreso da Pop Anca Cornelia e Tafuri Mario, non esaminati ex art. 195 CPP;

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34265/2021 — snpen · Corte di Cassazione: all'assenza di rilievo delle dichiarazioni a discarico rese nel corso del correlativo processo civile. Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo motivo, la Corte di merito risulta avere fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte a mente del quale nel giudizio di appello sono utilizzabili, senza che ciò determini violazione dell'art.195, comma 1, cod. proc. pen., le dichiarazioni "de relato", qualora nel giudizio di primo grado la difesa non avesse richiesto l'audizione del teste diretto, per implicito rinunciando ad avvalersi del diritto a procedere al suo esame (Sez. 6, Sentenza n. 12982 del 20/02/2020, Rv. 279259).

Parole chiave

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truffa all'assicurazione falsa dichiarazione della parte contenzioso dell'assicurazione invalidità reticenza dolosa dei difetti lotta contro la frode deposizione inattendibile

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FRANCESCO DINO nato a PESCARA il 28/11/1972 avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRMO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 08/01/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO, in data 15/11/2017, nei confronti di DI FRANCESCO DINO in relazione al reato di cui all'art. 642 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo l'inosservanza di norme di legge e processuali in ordine 1) alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni -che il teste del Pm aveva appreso da Pop Anca Cornelia e Tafuri Mario, non esaminati ex art. 195 CPP;

2) all'assenza di rilievo delle dichiarazioni a discarico rese nel corso del correlativo processo civile. Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo motivo, la Corte di merito risulta avere fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte a mente del quale nel giudizio di appello sono utilizzabili, senza che ciò determini violazione dell'art.195, comma 1, cod. proc. pen., le dichiarazioni "de relato", qualora nel giudizio di primo grado la difesa non avesse richiesto l'audizione del teste diretto, per implicito rinunciando ad avvalersi del diritto a procedere al suo esame (Sez. 6, Sentenza n. 12982 del 20/02/2020, Rv. 279259).

Quanto al secondo motivo, l'aver fatto riferimento, ai fini della rilevanza probatoria, alla maggiore affidabilità della prova raccolta dinanzi al giudice penale rispetto a quella esperita dinanzi al giudice civile non è un elemento di manifesta llogicità della motivazione in quanto per un verso si dà atto di come il procedimento civile sia ancora in corso e, per altro, si fa implicitamente rinvio alle norme del codice penale in tema di modalità di assunzione della prova che rendono maggiormente pregnante - in quanto non necessariamente vincolato ai capitoli di prova preventivamente ammessi -l'esame e la raccolta della prova dinanzi al giudice penale.

Peraltro, tale aspetto non assume la necessaria decisività - così escludendosi anche gli ulteriori profili di legittimità denunziati - in quanto la sentenza del primo giudice, alla quale quella impugnata risulta avere fatto riferimento (trattandosi di una doppia conforme le motivazioni costituiscono un unico complesso argomentativo), ha comunque precisato come le deposizioni rese nella sede civile non consentano di superare le incongruenze e le anomalie rilevate e, quindi, non appaino verosimili. Né può chiedersi aquesta Corte unarilettura sul punto delle fonti di prova preclusa in questa sede.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 18/06/2021 Il Cons