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Ordinanza — n. 34264/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34264/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34264/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONGHINI ALESSANDRO nato a POPOLI il 07/03/1968 avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANO Cdat-er--avv-k-er-alte—rra ;-) udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 15/12/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di LODI, in data 16/06/2020, nei confronti di LONGHINI ALESSANDRO in relazione al reato di cui all'art. 646 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, evidenziando come nonostante i precedenti penali annoverato sia riuscito pienamente a risocializzarsi. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso è inammissibile poiché proposto dall'imputato personalmente, anziché avvalendosi di difensore iscritto nell'albo speciale ai sensi dell'art. 613 c.p.p. (il ricorso risulta depositato in data 6.11.2017 e, dunque, dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 63, della I. 23 giugno 2017, n. 103 che, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha eliminato il ricorso personale dell'imputato in cassazione). Il ricorso, inoltre, è inammissibile poiché del tutto privo dei motivi, requisito sancito a pena di inammissibilità, dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 613 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34264/2021 — snpen · Corte di Cassazione: c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate indigenza finanziaria difetto di legittimazione del ministero pubblico procedura di rivendicazione nel pignoramento censura formulata in modo carente stato di bisogno

Disposizioni normative citate

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art. 613 c.p
Il ricorso è inammissibile poiché proposto dall'imputato personalmente, anziché avvalendosi di difensore iscritto nell'albo speciale ai sensi dell'art. 613 c.p.p.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONGHINI ALESSANDRO nato a POPOLI il 07/03/1968 avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANO Cdat-er--avv-k-er-alte—rra ;-) udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 15/12/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di LODI, in data 16/06/2020, nei confronti di LONGHINI ALESSANDRO in relazione al reato di cui all'art. 646 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, evidenziando come nonostante i precedenti penali annoverato sia riuscito pienamente a risocializzarsi. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso è inammissibile poiché proposto dall'imputato personalmente, anziché avvalendosi di difensore iscritto nell'albo speciale ai sensi dell'art. 613 c.p.p. (il ricorso risulta depositato in data 6.11.2017 e, dunque, dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 63, della I. 23 giugno 2017, n. 103 che, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha eliminato il ricorso personale dell'imputato in cassazione). Il ricorso, inoltre, è inammissibile poiché del tutto privo dei motivi, requisito sancito a pena di inammissibilità, dall'art. 581, comma 1, lett.

c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 18/06/2021 Il Consigliere Esten