Ordinanza — n. 34263/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HUDOROVIC DENIS nato a SEGRATE il 10/12/1992 MULLER MORGAN nato a SEGRATE il 10/12/1996 avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 20/01/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO, in data 01/02/2019, nei confronti di HUDOROVIC DENISg.MULLER MORGAN, in relazione al reato, contestato in concorso di cui all'art. 648 CP, nonché per il primo imputato anche per i delitti di resistenza a p.u. e lesioni Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'attenuante speciale di cui al cpv. dell'art. 648 CP (con particolare riguardo alla determinazione del valore commerciale del mezzo) e al trattamento sanzionatorio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34263/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 648 CP, nonché per il primo imputato anche per i delitti di resistenza a p.u. e lesioni Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'attenuante speciale di cui al cpv. dell'art. 648 CP (con particolare riguardo alla determinazione del valore commerciale del mezzo) e al trattamento sanzionatorio.
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HUDOROVIC DENIS nato a SEGRATE il 10/12/1992 MULLER MORGAN nato a SEGRATE il 10/12/1996 avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 20/01/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO, in data 01/02/2019, nei confronti di HUDOROVIC DENISg.MULLER MORGAN, in relazione al reato, contestato in concorso di cui all'art. 648 CP, nonché per il primo imputato anche per i delitti di resistenza a p.u. e lesioni Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'attenuante speciale di cui al cpv. dell'art. 648 CP (con particolare riguardo alla determinazione del valore commerciale del mezzo) e al trattamento sanzionatorio.
I ricorsi sono inammissibili. Il primo motivo è generico in quanto l'esclusione dell'attenuante speciale si fonda anche su altri elementi, quali i precedenti penali per reati con finalità di lucro annoverati dai ricorrenti e sulla valutazione negativa in tema di capacità a delinquere espressa laddove si precisa che entrambi gli imputati, seppur con condotte differenti, si sono dati alla fuga così dimostrando di voler eludere l'accertamento. Peraltro, quanto al valore del mezzo, si sono indicati elementi fattuali - quali la marca, la cilindrata e l'efficienza - che rendono logica l'esclusione di un valore del tutto esiguo.
La sentenza impugnata risulta così avere fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui in tema di ricettazione, ai fini della configurabilità dell'ipotesi attenuata, non rileva esclusivamente il valore della cosa ricettata, ma si deve avere riguardo anche agli elementi previsti dall'art. 133 cod. pen., ivi compresi i precedenti penali (Sez. 2, n. 3188 del 2009, Rv. 242667). Il secondo motivo è manifestamente infondato. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre, risultando la pena inflitta - peraltro in misura contenuta - proporzionata ai relativi elementi fattuali di sostegno specificamente indicati e relativi ad entrambi gli imputati.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processualie ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 18/06/2021 Il Consigliere Estensore GIOV-ANN A