Ordinanza — n. 34262/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LARBI GILELI nato il 19/06/1966 avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 22/01/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO, in data 19/03/2019, nei confronti di LARBI GILELI in relazione ai reati di cui agli artt. 635 e 340 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al dolo del delitto di cui all'art. 340 CP. Il ricorso è inammissibile per essere il motivo manifestamente infondato. Invero, l'assenza di dolo, anche nella forma eventuale, nella prospettazione difensiva si fonda su un'alternativa di merito preclusa in questa sede.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 34262/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 635 e 340 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al dolo del delitto di cui all'art. 340 CP. Il ricorso è inammissibile per essere il motivo manifestamente infondato. Invero, l'assenza di dolo, anche nella forma eventuale, nella prospettazione difensiva si fonda su un'alternativa di merito preclusa in questa sede.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LARBI GILELI nato il 19/06/1966 avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 22/01/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO, in data 19/03/2019, nei confronti di LARBI GILELI in relazione ai reati di cui agli artt. 635 e 340 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al dolo del delitto di cui all'art. 340 CP. Il ricorso è inammissibile per essere il motivo manifestamente infondato. Invero, l'assenza di dolo, anche nella forma eventuale, nella prospettazione difensiva si fonda su un'alternativa di merito preclusa in questa sede.
Invero, la sentenza impugnata ha valorizzato a tale fine diverse circostanze di fatto che risultano coerenti con la soluzione intrapresa rendendo ragionevole che il ricorrente - in forza della condotta tenuta - si sia rappresentato il rischio che alla stessa conseguisse l'evento, rectius, l'interruzione sanzionata, poi effettivamente verificatasi. Invero, l'aver ripetutamente adottato condotte molestb ed essersi rifiutato di scendere dal tram sono elementi di fatto idonei a costituire sul piano soggettivo la fonte della rappresentazione del ritardo a cui, in conseguenza del proprio agire, si sta "imponendo" allo svolgimento del pubblico servizio.
Del resto, l'aver protratto tale condotta ostativa per un tempo più che apprezzabile dà ragionevolmente conto della chiara percezione del disvalore sociale della propria condotta. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 18/06/2021 Il Consigliere Estensore GI