Ordinanza — n. 34261/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEFEROVIC ZVEZDAN nato il 07/02/1973 avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOrcl.ate--ermtscralte-Trart-i'j udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 11/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di LODI, in data 15/04/2019, nei confronti di SEFEROVIC ZVEZDAN in relazione al reato di cui all'art. 648 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e inosservanza di norme di legge e giuridiche (artt. 648 cpv. e 133 CP, 125 e 546 CPP), nonché vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità. Il ricorso è inammissibile poiché proposto dall'imputato personalmente, anziché avvalendosi di difensore iscritto nell'albo speciale ai sensi dell'art. 613 c.p.p. (il ricorso risulta depositato in data 6.11.2017 e, dunque, dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 63, della I. 23 giugno 2017, n. 103 che, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha eliminato il ricorso personale dell'imputato in cassazione).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 613 c.p, art. 39 disp. att. cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34261/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEFEROVIC ZVEZDAN nato il 07/02/1973 avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOrcl.ate--ermtscralte-Trart-i'j udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 11/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di LODI, in data 15/04/2019, nei confronti di SEFEROVIC ZVEZDAN in relazione al reato di cui all'art. 648 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e inosservanza di norme di legge e giuridiche (artt. 648 cpv. e 133 CP, 125 e 546 CPP), nonché vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità. Il ricorso è inammissibile poiché proposto dall'imputato personalmente, anziché avvalendosi di difensore iscritto nell'albo speciale ai sensi dell'art. 613 c.p.p. (il ricorso risulta depositato in data 6.11.2017 e, dunque, dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 63, della I. 23 giugno 2017, n. 103 che, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha eliminato il ricorso personale dell'imputato in cassazione).
Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, comprese le sentenze di applicazione di pena su richiesta, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez. 6, Ordinanza n. 54681 del 03/12/2018, Rv. 274636, Sez. 5 - , Sentenza n. 18315 del 25/03/2019, Rv. 276039).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 18/06/202