Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to merit-based alternative qualification and insufficient reasoning on witness testimony.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a different legal qualification of the facts and questioned the reliability of testimonial evidence. The court rejected these claims, noting that the lower court's evaluation of the witness was logically consistent and correctly applied principles regarding moral profit in robbery cases.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 393 c.p.; Art. 612 c.p.; Art. 581 c.p.: A cassation appeal based on a different legal qualification of facts is inadmissible if the contested qualification is merely an alternative of merit excluded by the judgment with non-manifestly illogical reasoning, and the court's evaluation of testimonial evidence does not result in a logical-legal contradiction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOHAMMAD JOHAR SADDAM HUSSAIN nato a MOHMAND AGENCY( PAKISTAN) il 22/02/1992 avverso la sentenza del 28/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CATANZARO, con sentenza in data 28/09/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di CROTONE, in data 25/10/2018, nei confronti di MOHAMMAD JOHAR SADDAM HUSSAIN (ALIAS) in relazione ai reati di tentata rapina e lesioni. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità (attendibilità delle fonti di prova dichiarative a carico) e corretta qualificazione giuridica dei fatti, da ricondursi, in subordine, nelle ipotesi di cui all'art. 393 CP, ovvero 612, comma 2, CP o 581 CP.
Con nota del 16/6/2021, la difesa del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Il ricorso è inammissibile in quanto la differente qualificazione giuridica prospettata in ricorso si fonda su un'alternativa di merito che risulta essere stata esclusa dalla sentenza impugnata con motivazione non manifestamente illogica e in applicazione del principio di diritto secondo cui in tema di prova testimoniale, trova applicazione il principio della "scindibilità" della valutazione, da intendersi nel senso che il giudice può ritenere veritiera una parte della deposizione e, nel contempo, disattendere altre parti di essa.
Tuttavia, in siffatte ipotesi, il giudicante deve dare conto, con adeguata motivazione, delle ragioni che lo hanno indotto a tale diversa valutazione, e deve anche chiarire i motivi per i quali tale diversa valutazione non si risolve in un complessivo contrasto logico-giuridico della prova (Sez. 6, Sentenza n. 7900 del 1998, Rv. 211376). E tale contrasto è stato escluso evidenziandosi come il teste di accusa avesse assistito alla sola seconda parte degli accadimenti relativi alla vicenda contestata al ricorrente. Infine, quanto al delitto di rapina, la Corte di merito risulta avere fatto corretta applicazione del principio affermato da questa Corte secondo cui nel delitto di rapina, l'ingiusto profitto non deve necessariamente concretarsi in un'utilità materiale, potendo consistere anche in un vantaggio di natura morale o sentimentale che l'agente si riproponga di conseguire, sia pure in via mediata, dalla condotta di sottrazione ed impossessamento, con violenza o minaccia, della cosa mobile altrui. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che integrasse il dolo specifico del reato il fine perseguito dall'imputato di indurre la ex fidanzata, mediante la sottrazione violenta della borsa, a riprendere la cessata relazione di convivenza). (Sez. 2, n. 23177 del 16/04/2019, Rv. 276104).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 18/06/2021 Il Consigliere Est