Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic and repetitive grounds regarding evidence and lack of logical flaws in conviction reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giuseppe Mirenna's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court lacked motivation regarding his role in extortion, but the court found these grounds generic and repetitive of previously rejected arguments. The conviction was upheld because the appellate court logically evaluated witness statements and corroborating evidence without logical defects.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 363 c.p.p.: Appeals are inadmissible if grounds are generic, repetitive, or fail to identify specific logical flaws in the lower court's reasoning when the record supports the conviction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRENNA GIUSEPPE nato a PATERNO il 13/09/1952 avverso la sentenza del 26/06/2013 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CATANIA, con sentenza in data 26/06/2013, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di CATANIA, in data 22/03/2004, nei confronti di MIRENNA GIUSEPPE in relazione al reato di cui agli art. 629 CP e 7 d.l. n. 152/1991, Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: mancanza di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità (in particolare con riguardo al ruolo di correo nelle contestate estorsioni). Il ricorso è inammissibile in quanto le censure mosse in punto di sussistenza di elementi probatori a carico del ricorrente sono in parte generiche e in parte riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale.
A fronte invece di una motivazione di condanna scevra da vizi logici, essendosi all'uopo valorizzate le dichiarazioni accusatorie di un collaboratore di giustizia la cui attendibilità risulta essere stata attentamente vagliata dai giudici di merito, alla luce anche degli altri elementi di conferma evidenziati in sentenza. Tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di legittimità (Sez. Un. n. 12 sent. del 31/5/2000, Rv. 216260; Sez. Un. n. 47289 del 24.9.2003, Rv. 226074). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 18/06/2021 Il Consigliere Estensore GI