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Ordinanza — n. 34257/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation against the court's credibility assessment of the victim's testimony.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34257/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide a necessary critique and analysis of the lower court's reasoning regarding the victim's testimony. The appellant merely offered a generic objection to the source's reliability without addressing the specific arguments used by the trial judges. Consequently, the court upheld the conviction and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 192, comma 3, c.p.p.; Art. 533, c.p.p.: An appeal is inadmissible if it does not contain a necessary critique and analysis of the arguments supporting the decision, reducing to a generic objection to the credibility of the main evidence source.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of specific critique credibility of victim testimony generic objection burden of argumentation falsa dichiarazione della parte inchiesta per falsità atti confessione

Disposizioni normative citate

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Art. 192, comma 3, c.p.p.
Peraltro, il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da questa Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod.
Art. 533, c.p.p.
Art. 616, c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO SALSANO ANTONIO nato a CAVA DE TIRRENI il 16/01/1964 avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CATANZARO, con sentenza in data 23/09/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di COSENZA, in data 16/10/2018, nei confronti di ESPOSITO SALSANO ANTONIO in relazione ai reati di cui agli artt. 481 - 648 - 640 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità (artt. 192 e 533 CPP). Il ricorso è inammissibile essendo il motivo non scandito da necessaria critica ed analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, risolvendosi in una generica censura all'attendibilità della fonte di prova principale (le dichiarazioni della p.o.) su cui il giudice del merito ha fondato l'affermazione di responsabilità.

Peraltro, il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da questa Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104).

Nel caso in esame, ad un attento vaglio delle dichiarazioni della p.o., caratterizzate da linearità e precisione, la Corte di merito ha poi aggiunto quali elementi di conferma, le dichiarazioni collimanti di altro testimone e la documentazione acquisita. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 18/06/2021 Il Consigliere Estensore GIOVAfLNikIbLI A Il P ente SER