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Ordinanza — n. 34256/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34256/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34256/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORRADO FABIO nato a NAPOLI il 06/06/1987 avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 15/10/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MILANO, in data 10/04/2019, nei confronti di CORRADO FABIO confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 642 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità. Il ricorso è inammissibile: difatti viene prospettata una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e confermata dalla sentenza di appello.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34256/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 642 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità. Il ricorso è inammissibile: difatti viene prospettata una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e confermata dalla sentenza di appello.

Parole chiave

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truffa all'assicurazione assicuratore obbligatorio contro gli infortuni colpa del patrocinatore responsabilità per incidente stradale finanziamento dell'assicurazione surrogazione dell'assicuratore

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORRADO FABIO nato a NAPOLI il 06/06/1987 avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 15/10/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MILANO, in data 10/04/2019, nei confronti di CORRADO FABIO confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 642 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità. Il ricorso è inammissibile: difatti viene prospettata una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e confermata dalla sentenza di appello.

In sostanza si ripropongono questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi logici; viceversa dalla lettura della sentenza della Corte territoriale non emergono, nella valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece, l'esistenza di un logico apparato argomentativo sulla base del quale si è pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con riferimento alla responsabilità dell'imputato in ordine al fatto ascrittogli in ragione del complesso degli accertamenti eseguiti e dei disconoscimenti operati non solo con riguardo al "singolo" sinistro da coloro che se ne sono dichiarati utilizzatori o intestatari (il ricorrente infatti usava il ciclomotore della zia), ma anche in ragione degli accertamenti eseguiti dalla compagnia assicuratrice, le cui risultanze sono state coerentemente e logicamente apprezzate e lette dai giudici di merito nell'ambito di un sistema illecito più ampio e collaudato per come indicato nell'imputazione elevata a titolo di concorso.

Alla luce di tali elementi vanno quindi esclusi profili di illogicità della motivazione nella parte in cui ha ritenuto non attendibile tiversione difensiva resa dal ricorrente ai Carabinieri, in ragione anche delle contraddizioni riscontrate in quanto dichiarato dai correi e delle ulteriori anomalie evidenziate dal giudice di primo grado (trattandosi di doppia conforme, le motivazione delle decisioni di merito costituiscono un unico complesso argomentativo). Tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di legittimità (Sez.

Un. n. 12 sent. del 31/5/2000, Rv. 216260; Sez. Un. n. 47289 del 24.9.2003, Rv. 226074). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 18/06/2021 Il Consigliere Estensore