Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34255/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34255/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34255/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OUKIR SOUAD natctil 20/06/1969 avverso la sentenza del 16/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 16/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di NOVARA, in data 12/09/2018, nei confronti di OUKIR SOUAD in relazione al reato di cui all'art. 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata qualificazione giuridica del fatto in furto ovvero nella tentata rapina impropria. Il ricorso è inammissibile essendo entrambi i motivi manifestamente infondati.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 628 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34255/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata qualificazione giuridica del fatto in furto ovvero nella tentata rapina impropria. Il ricorso è inammissibile essendo entrambi i motivi manifestamente infondati.

Parole chiave

Generato dall'IA
tentata rapina imputazione di furto scippo rapina qualificata furto di lieve entità saccheggio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 628 cod. pen
la Corte di merito risulta, quindi, avere fatto corretta applicazione del principio di diritto enunciato da questa Corte a mente del quale lajviolenza richiesta per integrare il delitto di rapina impropria, di cui al secondo comma dell'art. 628 cod.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OUKIR SOUAD natctil 20/06/1969 avverso la sentenza del 16/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 16/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di NOVARA, in data 12/09/2018, nei confronti di OUKIR SOUAD in relazione al reato di cui all'art. 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata qualificazione giuridica del fatto in furto ovvero nella tentata rapina impropria. Il ricorso è inammissibile essendo entrambi i motivi manifestamente infondati.

L'esclusione del furto rinviene nella motivazione della sentenza impugnata congrua motivazione, essendosi richiamate al riguardo diverse fonti di prova di carattere dichiarativo che hanno consentito non solo di escludere che la condotta "violenta" fosse, in ipotesi, ascrivibile ad uno stato di irrequietezza e agitazione che avesse condotto l'imputata a dimenarsi, a mò di mera reazione istintiva, bensì ad un preciso intento di divincolarsi ed assicurarsi l'impunità perseguito in modo univoco dirigendo la violenza sui soggetti che potevano impedirle la fuga. la Corte di merito risulta, quindi, avere fatto corretta applicazione del principio di diritto enunciato da questa Corte a mente del quale lajviolenza richiesta per integrare il delitto di rapina impropria, di cui al secondo comma dell'art. 628 cod. pen., consiste nella esplicazione di una energia fisica, anche minima, posta in essere dall'agente contro il soggetto passivo, idonea a produrre coazione fisica, assoluta o relativa, ma anche (idonea) a vincere !Azione del soggetto passivo tendente o a recuperare la refurtiva o ad impedire che il ladro si dia alla fuga, assicurandosi l'impunità.

Quindi la violenza medesima può consistere in una semplice spinta o in uno strattone, o nel divincolarsi o comunque nel mettere le mani addosso al derubato. (Conf mass n 126651; Conf mass n 147328). L'assenza, poi, nella ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito, di un costante controllo - ad opera degli addetti alla vigilanza - dell'imputata all'atto della sottrazione in modo da poterla interrompere in ogni momento rende corretta la sussunzione del fatto nell'alveo della rapina consumata, anche tenuto conto che l'imputata guadagnò l'uscita recandosi presso il pubblico parcheggio, così conseguendo un'autonoma signoria sui beni sottratti per un apprezzabile arco di tempo.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 18/06/2021 Il Consigliere Estensore GIOVAN