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Ordinanza — n. 34254/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34254/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34254/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità; inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 62-bis e 133 CP per mancata concessione delle attenuanti generiche. Con memoria in data 13/5/2021, la difesa delle imputate ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. I ricorsi sono inammissibili. Il primo motivo è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Inoltre, l'inattendibilità delle versioni rese dalle imputate ilungi dal costituire l'unico elemento su cui si fonda la responsabilità e, dunque, tradursi in un'illegittima inversione dell'onere della prova, si pone nella sentenza impugnata quale conseguenza dell'accertata discrasia esistente con gli altri elementi di prova pure declinati dal giudice del merito (tanto dichiarativi che di tipo ricostruttivo) tra cui la stessa documentazione redatta dalle ricorrenti a sostegno della falsa denunzia di sinistro.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34254/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 62-bis e 133 CP per mancata concessione delle attenuanti generiche. Con memoria in data 13/5/2021, la difesa delle imputate ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. I ricorsi sono inammissibili. Il primo motivo è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Inoltre, l'inattendibilità delle versioni rese dalle imputate ilungi dal costituire l'unico elemento su cui si fonda la responsabilità e, dunque, tradursi in un'illegittima inversione dell'onere della prova, si pone nella sentenza impugnata quale conseguenza dell'accertata discrasia esistente con gli altri elementi di prova pure declinati dal giudice del merito (tanto dichiarativi che di tipo ricostruttivo) tra cui la stessa documentazione redatta dalle ricorrenti a sostegno della falsa denunzia di sinistro.

Parole chiave

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perseguimento penale per truffa inchiesta per falsità atti denuncia mendace truffa all'assistenza sociale falsificazione di monete frode nelle giustificazioni del contratto di assicurazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: INDORANTE ALESSANDRA nato a BOLOGNA il 28/11/1975 INDORANTE GIUSEPPINA nato a BOLOGNA il 16/01/1964 SPERANDEO ANNAMARIA nato a CASORIA il 06/11/1961 avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 09/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO, in data 14/03/2019, nei confronti di INDORANTE ALESSANDRA, INDORANTE GIUSEPPINA, SPERANDEO ANNAMARIA, in relazione al reato, contestato in concorso di cui all'art. 642 CP Propongono ricorso per cassazione le imputate, deducendo i seguenti motivi:

1) inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità;

2) inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 62-bis e 133 CP per mancata concessione delle attenuanti generiche. Con memoria in data 13/5/2021, la difesa delle imputate ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. I ricorsi sono inammissibili. Il primo motivo è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Inoltre, l'inattendibilità delle versioni rese dalle imputate ilungi dal costituire l'unico elemento su cui si fonda la responsabilità e, dunque, tradursi in un'illegittima inversione dell'onere della prova, si pone nella sentenza impugnata quale conseguenza dell'accertata discrasia esistente con gli altri elementi di prova pure declinati dal giudice del merito (tanto dichiarativi che di tipo ricostruttivo) tra cui la stessa documentazione redatta dalle ricorrenti a sostegno della falsa denunzia di sinistro.

Né la Corte Suprema può esprimere alcun giudizio sulla rilevanza e sull'attendibilità delle fonti di prova, con la conseguenza che le scelte compiute dal giudice di merito, se coerenti, sul piano logico, con un'analisi delle risultanze probatorie acquisite, si sottraggono al sindacato di legittimità. Né parimenti può chiedersi a questa Corte di procedere ad una rilettura delle emergenze processuali, al fine di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito (peraltro nel caso in esame ci si trova dinanzi ad una c.d. doppia conforme, con la conseguenza che le motivazioni dei giudici di primo e secondo grado costituiscono un unico corpo argomentativo), per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Nel caso in esame, a fronte di un trattamento sanzionatorio assai contenuto, la Corte di merito ha motivatamente fondato il diniego in ragione della gravità del reato desunta dalle modalità concertate della condotta truffaldina. La sentenza impugnata ha, quindi, richiamato, sul piano della valenza ostativa, un elemento che richiama tanto aspetti di gravità del reato che di capacità a delinquere, così escludendosi il paventato vizio di legittimità. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuna della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 18/06/2021 Il Consiglie