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Ordinanza — n. 34252/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34252/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34252/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATTEI DENIS nato a TRIESTE il 29/09/1989 avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TRIESTE, con sentenza in data 10/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TRIESTE, in data 09/11/2018, nei confronti di MATTEI DENIS in relazione al reato di cui all'art. 629 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: mancanza di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità. Il ricorso è inammissibile. Invero, il prospettato vizio si fonda sul rilievo, avente valenza di merito, dell'assenza di nesso teleologico tra l'atto dispositivo del patrimonio posto in essere dalla p.o. e le asserite minacce.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34252/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 629 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: mancanza di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità. Il ricorso è inammissibile. Invero, il prospettato vizio si fonda sul rilievo, avente valenza di merito, dell'assenza di nesso teleologico tra l'atto dispositivo del patrimonio posto in essere dalla p.o. e le asserite minacce.

Parole chiave

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estorsione minaccia nel diritto penale reati contro la famiglia danno patrimoniale procurato con astuzia concussione riscossione di pene pecuniarie

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
— Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATTEI DENIS nato a TRIESTE il 29/09/1989 avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TRIESTE, con sentenza in data 10/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TRIESTE, in data 09/11/2018, nei confronti di MATTEI DENIS in relazione al reato di cui all'art. 629 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: mancanza di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità. Il ricorso è inammissibile. Invero, il prospettato vizio si fonda sul rilievo, avente valenza di merito, dell'assenza di nesso teleologico tra l'atto dispositivo del patrimonio posto in essere dalla p.o. e le asserite minacce.

Invero, dalla lettura delle sentenze di merito (le cui motivazioni si saldano in un unico complesso argonnentativo trattandosi di doppia conforme) risulta come le minacce e la violenza adoperate dal ricorrente nei) confronti della p.o. (la quale è sua nonna) furono univocamente volte a conseguire l'ingiusto profitto costituito da una somma di denaro. La circostanza che poi la somma estorta fosse inferiore a quella inizialmente pretesa e che al medesimo fosse stata consegnata "perché andasse via", non elide il nesso condizionalistico tra la prospettata minaccia e la dazione, in quanto la Corte di merito ha ben evidenziato l'esistenza di uno stato di diffuso timore dal ricorrente posto in essere nei confronti dei suoi nonni anche mediante condotte violente per come accertato dalla certificazione medica in atti e da quanto riferito da altro teste (il nonno).

Con la conseguenza che le altre imprecisioni evidenziate dal ricorrente nel "confezionamento" della sentenza non assumono valenza decisiva ai fini del paventato vizio di motivazione. — Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 18/06/2021 Il Con