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Ordinanza — n. 34251/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging plea bargain sentencing on grounds of omitted acquittal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34251/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Jamel Gharsala inadmissible on procedural grounds. The defendant challenged a plea bargain sentencing imposed by the Aosta Tribunal, arguing that the court failed to acquit him due to a lack of material and psychological requirements. The court ruled that under the new procedural code, appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific grounds and do not permit challenging the substantive reasoning regarding the defendant's eligibility for the plea.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing under plea bargain procedures are admissible only for defects in the defendant's intent, lack of correlation, legal qualification errors, or illegality of the penalty, explicitly excluding challenges to the reasoning regarding the defendant's eligibility for the plea.

Parole chiave

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plea bargain appeal procedural inadmissibility omitted acquittal sentencing reduction material requirements immigrazione clandestina allontanamento malgrado rischio di persecuzione ripetute violazioni del diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
103, onde deve farsi applicazione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen..
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente applicazione dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (declaratoria de plano).
Art. 616, cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Salvatore Fachile, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizo di motivazione in ordine all'omesso proscioglimento ex art. 129, comma 2, cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHARSALA JAMEL nato il 03/01/1987 avverso la sentenza del 08/08/2020 del TRIBUNALE di AOSTAdat-a-auviso-alle-pagti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza dell'8 agosto 2020 il Tribunale di Aosta ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., a Jamel Gharsala la pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito, di otto mesi di reclusione e 20.000 euro di multa in relazione al reato di cui all'art. 12, comma 1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

2. L'imputato ha proposto, tramite il difensore avv. Salvatore Fachile, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizo di motivazione in ordine all'omesso proscioglimento ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. per carenza dei prescritti requisiti materiale e psicologico.

3. Preliminarmente, va precisato che la sentenza impugnata è stata emessa dopo il 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, onde deve farsi applicazione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.. Nel merito, il ricorso è inammissibile perché vertente su motivo non consentito. In ordine alla possibilità di contestare il mancato proscioglimento dell'imputato che abbia negoziato la pena con la parte pubblica, occorre considerare che, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, a far data dalla sua entrata in vigore il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen.

«solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza». È dunque testualmente esclusa la possibilità di far valere vizi che attengano alla motivazione della sentenza di patteggiamento in merito alla mancata pronuncia di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen., potendo il controllo giudiziale esercitarsi esclusivamente sulla manifestazione dell'intento dell'imputato di accedere al rito, sul contenuto dell'accordo tra le parti come recepito in sentenza, sulla correttezza delle norme cui sono riferite le fattispecie concrete e sul rispetto del canone della legalità della pena e delle misure di sicurezza eventualmente applicate.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente applicazione dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (declaratoria de plano). Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 03/06/2021. Il Consigliere e