Ordinanza — n. 34249/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del /22 gennaio 2021 la Corte di assise di Roma ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza, presentata nell'interesse di Marco Fagiolo, intesa alla declaratoria di nullità della sentenza con la quale egli è stato condannato all'ergastolo ed alla rideterminazione della pena.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34249/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, In favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAGIOLO MARCO nato a ROMA il 20/06/1956 avverso l'ordinanza del 18/01/2021 della CORTE ASSISE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del /22 gennaio 2021 la Corte di assise di Roma ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza, presentata nell'interesse di Marco Fagiolo, intesa alla declaratoria di nullità della sentenza con la quale egli è stato condannato all'ergastolo ed alla rideterminazione della pena.
2. Marco Fagiolo propone, con il ministero dell'avv. Gianluca Pammolli, ricorso per cassazione (seguito dal deposito, il 14 maggio 2021, di una memoria) affidato a due motivi, con i quali deduce violazione di legge in relazione, rispettivamente, alla natura perpetua della pena irrogatagli ed all'omessa audizione, nella fase di cognizione, di una testimone da lui indicata.
3. Il ricorso è inammissibile perché incentrato su contestazioni manifestamente infondate.
4. La Corte di assise, con l'ordinanza impugnata, ha spiegato che con l'incidente di esecuzione non possono farsi valere questioni, anche di nullità, che, attenendo al giudizio di cognizione, avrebbero dovuto farsi valere in quella fase, mediante la proposizione dei mezzi di impugnazione ordinari e straordinari. Con il ricorso, Fagiolo — il quale, va incidentalmente notato, si astiene dall'indicare gli estremi della decisione in forza della quale egli è stato condannato all'ergastolo — introduce argomenti, peraltro in parte diversi da quelli indicati nel provvedimento impugnato, che attengono alla completezza dell'istruttoria dibattimentale, alla corretta applicazione della normativa in materia di estradizione ed alla rideterminazione della pena da perpetua in temporanea e che, ha già chiarito il giudice di merito, avrebbero dovuto essere proposte con altre forme e secondo diverse modalità, atteso che «L'incidente di esecuzione non può essere utilizzato per far valere vizi afferenti il procedimento di cognizione e la sentenza che lo ha concluso, ostandovi le regole che disciplinano la cosa giudicata, la quale si forma anche nei confronti di provvedimenti affetti da nullità assoluta» (Sez. 1, n. 3370 del 13/12/2011, dep. 2012, Comisso Fiore, Rv. 251682).
5. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, In favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 03/06/2021. Il Consigliere estensore Il Presid