Ordinanza — n. 34246/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 25 settembre 2020 la Corte di appello di Bologna ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena irrogata a Federico Sortone con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di La Spezia del 28 febbraio 2012, divenuta irrevocabile il 16 giugno 2012. A tal fine, ha rilevato che Bottone ha commesso — a partire dal 2015 e, dunque, entro il quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza sopra citata — il reato di atti persecutori, accertato con sentenza della Corte di appello di Bologna del 29 maggio 2018, irrevocabile il 7 ottobre 2019.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34246/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, In favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORTONE FEDERICO nato a PARMA il 10/06/1976 avverso l'ordinanza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 25 settembre 2020 la Corte di appello di Bologna ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena irrogata a Federico Sortone con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di La Spezia del 28 febbraio 2012, divenuta irrevocabile il 16 giugno 2012. A tal fine, ha rilevato che Bottone ha commesso — a partire dal 2015 e, dunque, entro il quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza sopra citata — il reato di atti persecutori, accertato con sentenza della Corte di appello di Bologna del 29 maggio 2018, irrevocabile il 7 ottobre 2019.
2. Federico Bottone propone, con il ministero dell'avv. Maria Rosaria Nicoletti, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni normativamente previste per la revoca.
3. Il ricorso è inammissibile perché vedente su motivo manifestamente Infondato. Il ricorrente lamenta, per un verso, che il reato la cui commissione ha determinato la revoca della sospensione condizionale della pena a lui precedentemente inflitta è stato accertato con sentenza divenuta irrevocabile il 7 ottobre 2019, ovvero a distanza di oltre cinque anni dal 16 giugno 2012, data di irrevocabilità della sentenza con cui è stata irrogata la pena della cui sospensione condizionale si discute. Così facendo, trascura, tuttavia, che il combinato disposto degli artt. 163, primo comma, e 168, primo comma, n. 1), cod. pen. subordina la revoca della già disposta sospensione condizionale alla commissione, entro cinque anni dall'irrevocabilità della sentenza, di un ulteriore delitto o di una contravvenzione della stessa indole per cui venga inflitta una pena detentiva.
Il discrimine temporale è, dunque, segnato dalla consumazione del nuovo reato, che nel caso di specie si colloca nel 2015 — ovvero entro il previsto quinquennio dalla definitività della sentenza che ha statuito in ordine al primo reato — e non già, come preteso dal ricorrente, dalla irrevocabilità della sentenza che lo ha accertato, ciò che attesta l'infondatezza della deduzione difensiva. Il ricorrente pone, ulteriormente, l'accento sulla diversità di indole dei due reati, l'uno in materia di sostanze stupefacenti, l'altro di atti persecutori, connotato che, tuttavia, condiziona la revoca nel solo caso in cui si sia al cospetto di contravvenzioni e non, come nella fattispecie, di delitti, secondo quanto pacificamente attestato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 19507 del 23/03/2018, Bouheli, Rv. 273383;
Sez. 6, n. 10349 del 06/02/2013, Grassetti, Rv. 254688; Sez. 1, n. 31365 del 02/07/2008, De Filippis, Rv. 240679).
4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, In favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 03/06/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Danè Cappt,ic