Ordinanza — n. 34245/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 2 ottobre 2020 la Corte di appello di Torino ha confermato quella con cui, il 4 luglio 2019, il Tribunale della stessa città ha dichiarato Mario Rapushaj responsabile del reato sanzionato dall'art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e lo ha condannato alla pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato, di dieci mesi e venti giorni di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34245/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e lo ha condannato alla pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato, di dieci mesi e venti giorni di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAPUSHAJ MARIO nato il 21/04/1985 avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 2 ottobre 2020 la Corte di appello di Torino ha confermato quella con cui, il 4 luglio 2019, il Tribunale della stessa città ha dichiarato Mario Rapushaj responsabile del reato sanzionato dall'art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e lo ha condannato alla pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato, di dieci mesi e venti giorni di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali.
2. Mario Rapushaj propone, con il ministero dell'avv. Antonio Genovese, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso è inammissibile perché vertente su motivo manifestamente infondato. Il ricorrente — il quale è stato tratto a giudizio e condannato perché, dopo essere stato espulso dall'Italia, vi ha fatto rientro, in due occasioni, prima del 1 24'.11 e, decorso del previsto termine ~re ed avvalendosi di documenti contraffatti — reitera, in sede di legittimità, una censura che, già avanzata nella competente sede di merito, è stata disattesa dalla Corte di appello con motivazione conforme a canoni razionali e coerente sia con le emergenze istruttorie che con la normativa che regola la materia.
Rapushaj deduce, invero, che la Corte di appello ha escluso l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbe consentito di meglio adeguare la pena all'offensività della condotta illecita ed alla personalità del suo autore, senza tenere adeguatamente conto del fatto che egli, sorpreso all'interno di un bar di Torino, ha spontaneamente riferito, dopo essere stato identificato, di avere in precedenza tenuto analogo comportamento. Così facendo, egli invoca una diversa e più favorevole interpretazione di circostanze di fatto delle quali i giudici del merito hanno fornito una lettura aliena dal vizio ipotizzato.
Premesso che è pacifico, in giurisprudenza, che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), va attestato che la Corte di appello ha ritenuto che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche è preclusa dalle negative informazioni tratte dal certificato del casellario giudiziale, che reca traccia di precedenti condanne, espressive di elevata capacità a delinquere, nonché dalla pervicacia dimostrata dall'avere egli fatto reiterato ingresso in Italia a dispetto del divieto conseguente all'espulsione ed avvalendosi, per di più, di documenti falsificati allo scopo di eludere i controlli, ed ha aggiunto che la mera, ed obbligata, confessione non induce a revocare in dubbio la precedente conclusione.
Un iter argomentativo, quello sviluppato dalla Corte di appello, che si mantiene all'interno della fisiologica discrezionalità e non soffre delle incoerenze segnalate dal ricorrente il quale, va ribadito, sollecita un intervento che il giudice di legittimità non può compiere al cospetto di una motivazione esente da vizi logici e che tiene debitamente conto delle conquiste processuali.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 03/06/2021. Il