Cassation appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded grounds regarding mitigating circumstances and crime continuation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Michele De Matteis inadmissible because the grounds raised were manifestly unfounded. The appellant challenged the denial of generic mitigating circumstances and the finding of crime continuation, arguing necessity and the unitary nature of his criminal acts. The court rejected these arguments, noting the appellate court's rational reasoning regarding the time gap between offenses and the appellant's lack of credibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, requiring the appellate court to demonstrate a rational and coherent motivation that aligns with the evidentiary record and legal norms.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MATTEIS MICHELE nato a LECCE il 24/03/1988 avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; kr
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 30 ottobre 2020 la Corte di appello di Lecce ha confermato quella con cui, il 26 settembre 2017, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città ha dichiarato Michele De Matteis responsabile del delitto sanzionato dall'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e lo ha condannato alla pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato, di otto mesi di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali.
2. Michele De Matteis propone, con il ministero dell'avv. Stefano Prontera, ricorso per cassazione affidato a due motivi, con i quali deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine, rispettivamente, al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della continuazione tra il reato in contestazione ed altro accertato con precedente sentenza irrevocabile.
3. Il ricorso è inammissibile perché vertente su motivi manifestamente Infondati. Il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Surbo e tenuto a non allontanarsi, in orario serale e notturno, dal domicilio, è stato sorpreso, alle ore 01:30 del 13 ottobre 2015, presso la stazione ferroviaria di Bari. 3.1. La Corte di appello, a fronte dei motivi di impugnazione articolati dall'imputato, ha ritenuto, da un canto, che la giustificazione offerta in ordine alle ragioni della violazione — che De Matteis assume essere connesse alla necessità di procurarsi, in Bari, un lavoro quale distributore di volantini — appare del tutto inattendibile e che, anzi, la gravità della condotta e la sua negativa biografia giudiziaria concorrano ad imporre il diniego delle invocate attenuanti generiche. 3.1.1.
In proposito, il ricorrente reitera, in sede di legittimità, una censura che, già avanzata nella competente sede di merito, è stata disattesa dalla Corte di appello con motivazione conforme a canoni razionali e coerente sia con le emergenze istruttorie che con la normativa che regola la materia. Egli deduce, invero, che la Corte di appello ha escluso l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbe consentito di meglio adeguare la pena all'offensività della condotta illecita ed alla personalità del suo autore, senza tenere adeguatamente conto del fatto che egli ha agito per meri fini di necessità e sopravvivenza e spinto dalla condizione di degrado e precarietà familiare.
Così facendo, invoca una diversa e più favorevole interpretazione di circostanze di fatto delle quali i giudici del merito hanno fornito una lettura aliena dal vizio ipotizzato. Premesso che è pacifico, in giurisprudenza, che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è Insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), va attestato che la Corte di appello ha ritenuto il mendacio dell'imputato — il quale, colto, in piena notte, alla distanza di circa 150 km dal luogo dal quale egli era tenuto a non allontanarsi, ha offerto una versione dei fatti ben poco credibile, anche perché non assistita da riscontro di sorta — ed ha, ulteriormente, valorizzato la gravità dell'episodio, apprezzabile dal tempo e dal luogo della violazione, e le negative informazioni che si traggono dal certificato del casellario giudiziale, che reca traccia di numerosi precedenti, uno dei quali specifico, nonché l'assenza di elementi suscettibile di positiva valutazione.
Un iter argomentativo, quello sviluppato dalla Corte di appello, che si mantiene all'interno della fisiologica discrezionalità e non soffre delle incoerenze segnalate dal ricorrente) il quale, va ribadito, sollecita un intervento che il giudice di legittimità non può compiere al cospetto di una motivazione esente da vizi logici e che tiene debitamente conto delle conquiste processuali. Al riguardo, pertinente si rivela, del resto, il richiamo al condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e «In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti» (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826).3.2. Manifestamente infondato è, del pari, il residuo motivo di ricorso, incentrato sull'applicazione dell'istituto del reato continuato.
Sul punto, va, preliminarmente, ricordato che la giurisprudenza di legittimità, con riferimento al vincolo della continuazione, ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria, da parte del singolo agente, di una pluralità di condotte illecite, stabilendo che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156).
Tale programma, a sua volta, non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata all'illecito, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950).
La verifica di tale preordinazione non può essere compiuta sulla base di indici meramente presuntivi ovvero di congetture processuali, essendo necessario dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione invocato siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso unitario (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596). Ne discende che «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.
U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074)». Non è, per converso, necessaria la concomitante ricorrenza di tutti i predetti indicatori, potendo l'unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche al cospetto di soltanto alcuni di detti elementi, purché significativi (in questo senso cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098). L'accertamento di tali indici è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti.
Propedeutico alla indicata verifica è l'esame dei provvedimenti irrevocabili con i quali sono stati accertati i reati che si pretende essere espressione del medesimo disegno criminoso che, se non allegati alla richiesta di parte, sono acquisiti di ufficio, in ossequio alla previsione dall'art. 186 disp. att. cod. proc. pen., restando soddisfatto l'onere, a carico dell'istante, di provare i fatti da cui dipende l'applicazione dell'istituto già mediante l'indicazione degli estremi identificativi dei provvedimenti giurisdizionali (Sez. 1, n. 36289 del 08/05/2015, Malich, Rv. 265011). 3.2.1.
Nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione ha spiegato, ricorrendo ad un apparato argomentativo completo e logico, perché il vincolo della continuazione non possa essere riconosciuto. Ha, a tal fine, rilevato che i reati che si pretende essere espressione del medesimo disegno criminoso, parzialmente eterogenei rispetto a quello in contestazione, sono stati commessi a distanza di oltre sette mesi, iato temporale che, in assenza di qualsivoglia indice di segno contrario, induce ad inferire l'estemporaneità dei singoli illecite anziché la loro preventiva ed unitaria programmazione. 3.2.2.
A fronte di tale, invero lineare e coerente, percorso argomentativo, il ricorrente segnala che i reati de quibus agitur sono connotati da distacco cronologico complessivamente contenuto e, quanto alla violazione delle prescrizioni connesse alla misura di prevenzione, da analoga offensività: in tal modo, egli si rende autore di una censura tangibilmente generica, oltre che volta a confutare — senza enucleare specifici profili di illegittimità — le pertinenti argomentazioni del giudice dell'esecuzione, il quale ha chiarito, senza incorrere in contraddizioni o in affermazioni manifestamente illogiche, per quale ragione le singole deliberazioni criminose debbano reputarsi reciprocamente autonome.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.