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Ordinanza — n. 34243/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34243/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34243/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 29 ottobre 2020 il Giudice di pace dì Trapani ha dichiarato Houssem Sghaier responsabile della contravvenzione sanzionata dall'art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e lo ha condannato alla pena, di 5.000 euro di ammenda, sostituita con l'espulsione con divieto di reingresso nel territorio nazionale per cinque anni, oltre che al pagamento delle spese processuali.

Regesto Legislator

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art. 2700 cod. civ, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34243/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e lo ha condannato alla pena, di 5.000 euro di ammenda, sostituita con l'espulsione con divieto di reingresso nel territorio nazionale per cinque anni, oltre che al pagamento delle spese processuali.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale soggiorno illegale remissione della pena commutazione della pena errore nella commisurazione della pena allontanamento

Disposizioni normative citate

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art. 2700 cod. civ
Il predetto verbale, per giurisprudenza consolidata, fa piena prova fino a querela di falso di quanto in esso attestato, trattandosi di atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni, il cui regime di efficacia è sancito dalla norma generale di cui all'art. 2700 cod. civ.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SGHAIER HOUSSEM nato il 03/05/1990 avverso la sentenza del 29/10/2020 del GIUDICE DI PACE di TRAPANI&to avviso alle patti) udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 29 ottobre 2020 il Giudice di pace dì Trapani ha dichiarato Houssem Sghaier responsabile della contravvenzione sanzionata dall'art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e lo ha condannato alla pena, di 5.000 euro di ammenda, sostituita con l'espulsione con divieto di reingresso nel territorio nazionale per cinque anni, oltre che al pagamento delle spese processuali.

2. Houssem Sghaier propone, con il ministero dell'avv. Agatino Scaringi, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale, oltre ad Interloquire sulla tempestività del ricorso, deduce violazione di legge con specifico riferimento alla sostituzione della pena pecuniaria con l'espulsione.

3. Il ricorso è inammissibile perché intempestivo. Risulta, invero, dal verbale dell'udienza del 29 ottobre 2020 che il Giudice di pace, dopo avere raccolto le conclusioni delle parti, si ritirò in camera di consiglio, all'esito della quale diede lettura della sentenza con contestuale motivazione, secondo quanto, del resto, espressamente indicato in calce ed a margine del provvedimento. Il predetto verbale, per giurisprudenza consolidata, fa piena prova fino a querela di falso di quanto in esso attestato, trattandosi di atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni, il cui regime di efficacia è sancito dalla norma generale di cui all'art. 2700 cod. civ. (Sez. 1, n. 1553 del 19/11/2018, dep. 2019, Marino, Rv. 274796;

Sez. 3, n. 13117 del 27/01/2011, A., Rv. 249918; Sez. 1, n. 20993 del 01/04/2004, Ivone, Rv. 228196), sicché non può darsi credito alcuno all'asserzione del ricorrente (che, peraltro, non risulta aver proposto querela di falso), a dire del quale il Giudice avrebbe dato lettura del solo dispositivo, senza fare cenno alcuno al contestuale deposito della motivazione. Ne discende che l'impugnazione avrebbe dovuto essere proposta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 544, comma 1, 585, comma 1, lett. a), e comma 2, lett. b), entro il termine di quindici giorni a decorrere dalla pronunzia della sentenza, ampiamente decorso al momento del deposito del ricorso per cassazione, avvenuto il 14 dicembre 2020 e, quindi, tardivamente.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 03/06/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente DaniéI7 Capi9pcio Enrico Giue