Ordinanza — n. 34241/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 29 gennaio 2020 la Corte di appello di Brescia ha confermato quella con cui, il 7 giugno 2019, il Tribunale della stessa città ha dichiarato Stefano Baronio responsabile del reato sanzionato dall'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, e lo ha condannato alla pena, ridotta per la scelta del rito abbreviato, di otto mesi di arresto e 2.000 euro di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34241/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, e lo ha condannato alla pena, ridotta per la scelta del rito abbreviato, di otto mesi di arresto e 2.000 euro di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARONIO STEFANO nato a BRESCIA il 13/07/1978 avverso la sentenza del 29/01/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 29 gennaio 2020 la Corte di appello di Brescia ha confermato quella con cui, il 7 giugno 2019, il Tribunale della stessa città ha dichiarato Stefano Baronio responsabile del reato sanzionato dall'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, e lo ha condannato alla pena, ridotta per la scelta del rito abbreviato, di otto mesi di arresto e 2.000 euro di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali.
2. Stefano Baronio propone, con il ministero dell'avv. Luciano Garatti, ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della sua penale responsabilità, operata in relazione ad oggetto destinato ad esigenze culinarie anziché all'offesa alla persona e non portato al di fuori della propria abitazione. Con il secondo ed ultimo motivo, lamenta che i giudici di merito non abbiano qualificato il fatto come di lieve entità ai sensi dell'art. 4, terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110.
3. Il ricorso è inammissibile perché vertente su motivi manifestamente Infondati. 3.1. Il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato per avere detenuto, all'interno della cella della Casa circondariale in cui egli era, al tempo, detenuto, una lama rudimentale, ricavata dai contenitori del gas. Pacifica la materialità del fatto, il ricorrente reitera, con il ricorso per cassazione, contestazioni già sollevate con l'atto di appello e rigettate dalla Corte territoriale sulla scorta di considerazioni logicamente ineccepibili e coerenti con il dettato normativo e le evidenze istruttorie.
Ed invero, la Corte di appello ha rilevato, in primo luogo, che la cella non può essere assimilata, ai fini dell'applicazione della norma incriminatrice, all'abitazione, quale luogo in cui la persona esplica, liberamente e senza estranee intromissioni, la propria vita privata e familiare. Ha, quindi, aggiunto(11 coltello in contestazione non appare, dalle fotografie ch, in atti, idoneo alla preparazione dei pasti, trattandosi di una lamina di ferro semiricurva, per metà ricoperta di carta e nastro adesivo in modo da potere essere impugnata in condizioni di relativa sicurezza e che, nella parte non protetta, è tagliente e termina con una punta, ciò che la rende atta ad offendere ma non anche ad usi culinari, per i quali, peraltro, i detenuti possono servirsi delle comuni posate.Il ragionamento della Corte di appello non è minimamente scalfito dal ricorso, che si connota per tangibile ed assoluta genericità, e trova ulteriore conforto nella considerazione della non necessità, ai fini dell'integrazione del reato, della preventiva amotio o ablatio da un luogo di privata dimora (in questo senso, cfr.
Sez. 1, n. 35662 del 17/07/2013, P.G., Rv. 256300). 3.2. Priva di pregio è l'ulteriore censura del ricorrente, che lamenta l'omessa qualificazione del fatto come di lieve entità, profilo non introdotto con i motivi di appello ma che, nondimeno, la Corte bresciana ha convenientemente delibato assegnando, in termini in questa sede incensurabili, valenza ostativa alla chiara destinazione della lama all'offesa, alla sua potenzialità lesiva, alla circostanza che un simile strumento di offesa fosse detenuto all'interno di una cella carceraria, nonché alla personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali per lesioni e porto illegale di armi.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 03/06/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Dan!e Capp;uccio