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Ordinanza — n. 34240/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34240/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34240/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza dell'8 giugno 2016 la Corte di appello di Brescia ha confermato quella con cui, il 27 ottobre 2011, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città ha dichiarato Ugo Pennacchio responsabile dei reati di detenzione e porto di arma clandestina e ricettazione (così derubricato il reato di fabbricazione dell'arma), di detenzione di arma e di danneggiamento aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede, e, ritenuta la continuazione ed applicate le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla recidiva, lo ha condannato alla pena, ridotta per la sc lta del rito g-4 Ooch mulh. abbreviato, di un anno, dieci mesi e venti giorni di reclusione, o re c e a pagamento delle spese processuali e di sofferta custodia.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34240/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, In favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

Parole chiave

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violazioni della legge sulle armi oggetto pericoloso minaccia nel diritto penale esplosivi e articoli pirotecnici accusa penale parità delle armi

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PENNACCHIO UGO nato a BRENO il 20/01/1963 avverso la sentenza del 08/06/2016 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza dell'8 giugno 2016 la Corte di appello di Brescia ha confermato quella con cui, il 27 ottobre 2011, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città ha dichiarato Ugo Pennacchio responsabile dei reati di detenzione e porto di arma clandestina e ricettazione (così derubricato il reato di fabbricazione dell'arma), di detenzione di arma e di danneggiamento aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede, e, ritenuta la continuazione ed applicate le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla recidiva, lo ha condannato alla pena, ridotta per la sc lta del rito g-4 Ooch mulh. abbreviato, di un anno, dieci mesi e venti giorni di reclusione, o re c e a pagamento delle spese processuali e di sofferta custodia.

2. Ugo Pennacchio propone, con il ministero dell'avv. Denise Pedrali, ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali deduce vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità per i reati contestati ai capi c), d) ed e), fondata sul dato, obiettivamente incerto, dell'essere stati i proiettili esplosi all'indirizzo della vetrata della Power System s.r.l. dalla penna-pistola da lui detenuta. Con il secondo ed ultimo motivo, eccepisce che tutti i reati si sono estinti per P A\ prescrizione.

3. Il ricorso è inammissibile perché vertente su motivi manifestamente infondati. 3.1. Il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato, tra l'altro, per il danneggiamento della vetrata di un esercizio commerciale, che egli avrebbe eseguito esplodendo alcuni colpi con la penna pistola artigianale da lui Illegalmente detenuta. I giudici di merito hanno ritenuto, in proposito, la sua penale responsabilità sulla base di un composito coacervo indiziario, nel quale confluiscono il pessimo stato dei rapporti tra Pennacchio e Mirko Maffeis, titolare della Power System, l'esplicita minaccia rivolta nei confronti della vittima appena pochi giorni prima dell'episodio criminoso, nonché la compatibilità tra l'arma detenuta dall'imputato ed i proiettili esplosi nella circostanza.

Il ricorrente ripropone, per contro, l'obiezione già sottoposta alla Corte di appello e relativa all'accertata impossibilità di formulare un giudizio di identità, piuttosto che di mera compatibilità, che, a suo modo di vedere, introdurrebbe un elemento di dubbio ostativo alla sicura individuazione dell'autore del gesto criminoso.I giudici di merito hanno tuttavia offerto, al riguardo, una risposta esente da qualsivoglia vizio logico o argomentativo, spiegando che gli espletati accertamenti tecnici hanno consentito di verificare che, se non è possibile affermare con certezza che sia stata la penna pistola detenuta da Pennacchio a sparare i proiettili che hanno attinto la vetrata della Power System s.r.I., l'arma, perfettamente funzionante, era nondimeno in grado di esploderli, ciò che, considerata ulteriormente la sua peculiare fattura, rappresenta senz'altro un grave indizio di colpevolezza a carico dell'imputato, da vagliarsi in unione alle ulteriori emergenze probatorie. 3.2.

Priva di pregio è l'ulteriore censura del ricorrente, che àncora decDr_s_q del termine prescrizionale alla data di notifica dell'estratto contumaciale della sentenza anziché a quella della sua emissione, precedente di oltre quattro anni, che, in caso di ricorso inammissibile, costituisce il parametro temporale di riferimento e che, nel caso in esame, è intervenuta in epoca largamente anteriore alla maturazione dei termini prescrizionali massimi.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, In favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 03/06/2021. Il Consigliere estensore