Cassation appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded grounds regarding mandatory residence order and necessity defense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Ivan Gay inadmissible because the grounds were manifestly unfounded. Gay challenged his conviction for violating a mandatory residence order and the application of the state of necessity defense. The court rejected these arguments, noting that the lower court's assessment of social danger was within its discretion and the necessity claim lacked factual basis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.1 n. 3 c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, as seen when the court of appeal correctly exercises its discretionary power in assessing social danger and rejecting a necessity defense without error.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAY IVAN nato a VIZZOLO PREDABISSI il 18/07/1979 avverso la sentenza del 20/12/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 20 dicembre 2019 la Corte di appello di Brescia ha confermato quella con cui, il 29 maggio 2019, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città ha dichiarato Ivan Gay responsabile del reato sanzionato dall'ad. 76, comma E3 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e, applicate le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena, ridotta itAi& per la scelta del rito abbreviato, di due mesi di arresto, oltre che al pagamento delle spese processuali.
2. Ivan Gay propone, con il ministero dell'avv. Stefano Ricci, ricorso per cassazione affidato a tre motivi, con i quali deduce violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione in ordine, rispettivamente, alla legittimità del foglio di via obbligatorio la cui violazione è stata penalmente sanzionata, alla sussistenza della causa di giustificazione dello stato di necessità ed al trattamento sanzionatorio.
3. Il ricorso è inammissibile perché vedente su motivi manifestamente infondati. Il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, raggiunto da 911 , foglio di via obbligatorio che gli imponeva, tra l'altro, diTàre ritorno nel territorio del Comune di Brescia per un biennio, ha trasgredito, il 14 luglio 2018, tale 7 prescrizione. Pacifica la materialità dei fatti, il ricorrente reitera, in sede di legittimità contestazioni già proposte alla Corte di appello, che le ha disattese attraverso un percorso argomentativo immune da vizi di sorta. 3.1.
La Corte bresciana ha, in primo luogo, spiegato che la misura di prevenzione è stata emessa sulla scorta di un giudizio di pericolosità sociale ancorato a solidi elementi di fatto indicativi di abituale dedizione a traffici delittuosi, quali la condanna per reato in materia di sostanze stupefacenti del 19 giugno 2017, le ripetute segnalazioni per possesso di analoghe sostanze e le denunzie per i reati di percosse, violenza privata, atti persecutori e furto. Ha aggiunto che Gay si è reso protagonista di altre due contravvenzioni al foglio di via, una delle quali già accertata in sede giurisdizionale, che concorrono a confermarne la ravvisata proclività all'illecito.
Al cospetto di un provvedimento formalmente ineccepibile e sorretto da congrua motivazione, non può quindi farsi luogo, come chiesto con il primo motivo di ricorso, all'invocata disapplicazione, dovendosi, piuttosto, rispettare il principio, da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «In tema di contravvenzione al provvedimento del Questore previsto dall'art. 2 L. n.1423 del 1956, il giudice non può sostituire la propria valutazione al giudizio di pericolosità espresso dal Questore, in quanto in tal modo eserciterebbe un inammissibile sindacato giurisdizionale di merito sull'atto amministrativo, mentre, invece, gli è consentito soltanto il sindacato di legittimità sul provvedimento, consistente nella verifica della sua conformità alle prescrizioni di legge, tra le quali rientra l'obbligo di motivazione sugli elementi da cui viene desunto il giudizio di pericolosità del soggetto, se non vi è evidenza di abuso del potere discrezionale.
Pertanto, nel caso in cui il provvedimento del Questore sia sufficientemente motivato, esso non può essere disapplicato» (Sez. 1, n. 248 del 13/12/2007, dep. 2008, Luciani, Rv. 238767; nello stesso senso cfr., di recente, Sez. F, n. 54155 del 27/07/2018, Caparelli, Rv. 274649). 3.2. Non meno infondato è il secondo motivo di ricorso, vedente sulla scriminante dello stato di necessità, che la Corte di appello ha escluso sul rilievo che Gay, già in carico al Ser.T. di Brescia ed assistito da una cooperativa sociale ivi insediata, ben potrebbe attivare analoghi contatti presso strutture esistenti in località diverse e, in primo luogo, in San Giuliano Milanese, luogo di sua residenza, a fronte del quale il ricorrente si limita ad obiettare, in modo del tutto generico, di essere stato costretto a recarsi in Brescia per ricevere assistenza dal Ser.T. e dalla Onlus che gli assicura un tetto per dormire. 3.3.
Ineccepibile, perché frutto di razionale esercizio del potere discrezionale rimesso al giudice di merito, si palesa, infine, la decisione impugnata nella parte in cui fissa la pena base nel massimo edittale di sei mesi di arresto (mitigando, comunque, il complessivo trattamento sanzionatorio mediante l'applicazione, nella massima estensione, delle circostanze attenuanti generiche) in ragione della spiccata determinazione criminosa dell'imputato, il quale, sanzionato, poco tempo prima, perché autore di altra contravvenzione al foglio di via obbligatorio, ha mostrato speciale insensibilità alla pena irrogatagli ed è stato, per di più, successivamente condannato allo stesso titolo.
Il ricorrente, al riguardo, si pone in una prospettiva di mera confutazione, volta a rimarcare la sua condizione di marginalità sociale e la palesata volontà di c; , riabilitazione(reinserimento sociale, elementi che, va ribadito, la Corte di appello ha debitamente considerato nell'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen..
4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 0