Cassation court dismisses appeal as inadmissible regarding accessory penalty duration exceeding statutory minimum for bankruptcy fraud.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Marco Sestagalli's cassation appeal inadmissible for being manifestly unfounded. Sestagalli argued the accessory penalty of one year and six months violated the law by exceeding the statutory minimum, claiming it should match the main sentence. The court rejected this, citing Supreme Court precedent that accessory penalties are determined independently based on specific criteria rather than being tied to the main sentence's duration.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 216, ultimo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267; Art. 133 cod. pen.: The duration of accessory penalties with fixed statutory limits must be determined concretely by the judge based on specific criteria and cannot be mechanically linked to the duration of the main penalty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SESTAGALLI MARCO nato a MILANO il 09/08/1967 avverso la sentenza del 09/01/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; RITENUTO IN FATI-0 E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 9 gennaio 2020 la Corte di appello di Brescia, quale giudice del rinvio, ha ,dichiarato Marco Sestagalli inabilitato dall'esercizio di un'impresa Leinijit:it., e incapace di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di un anno e sei mesi.
2. Marco Sestagalli propone, con il ministero dell'avv. Massimo Zambelli, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della sanzione accessoria in misura superiore al minimo di legge.
3. Il ricorso è inammissibile perché vedente su motivo manifestamente infondato. La Corte di appello di Brescia si è pronunziata su rinvio disposto dalla Corte di cassazione limitatamente alle ~E' accessorie, già applicate a Sestagalli, condannato per bancarotta patrimoniale, nella misura fissa di dieci anni, ovvero In ossequio al testo dell'art. 216, ultimo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, del quale la Corte costituzionale, con sentenza n. 222 del 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale. Avuto riguardo al dettato normativo scaturito dall'intervento del giudice delle legge — stando al quale la condanna per il delitto di bancarotta importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa «fino a dieci anni» e non più «per la durata di dieci anni» — il giudice del rinvio ha fissato la durata della sanzione accessoria in un anno e sei mesi.
A tal fine, ha tenuto conto della gravità della condotta posta in essere dall'imputato, il quale, nell'anno antecedente alla dichiarazione di fallimento, ha effettuato pagamenti in proprio favore per il non indifferente ammontare di 114.360, euro, con relativo danno per i creditori della società. Ha sottolineato, in uno all'elevata offensività del comportamento illecito, l'intensità del dolo, desunta dal fatto che Sestagalli ha proceduto all'incasso di rilevanti somme facenti parte del compendio societario pur essendo perfettamente consapevole, in ragione della posizione da lui rivestita e degli strumenti interpretativi critici in suo possesso, dei segni premonitori dell'insolvenza della società che egli, al tempo, rappresentava.
Ha aggiunto, a titolo esemplificativo, che l'imputato ha incassato tre fatture, riferite alla svolta attività di liquidatore, che sono state emesse dopo la ricezione dell'atto di precetto notificato da Unicredit factoring S.p.a. per l'importo di euro 396.677 e, l'ultima, in epoca posteriore alla notifica dell'atto di precetto in rinnovazione, per euro 391.677.
3. Il ricorrente sostiene che la Corte di appello, con la pronunzia impugnata, sarebbe venuto meno all'obbligo, sancito dall'art. 37 cod. pen., di fissare la durata della pena accessoria in misura pari a quella della pena principale che, nel caso di specie, è stata determinata in cinque mesi e dieci giorni di reclusione, muovendo dal minimo di legge. Deduce, al riguardo, che la determinazione della durata della sanzione accessoria avrebbe dovuto essere necessariamente compiuta, in forza del vincolo scaturente dal giudicato formatosi su quella principale, attraverso analoga applicazione dei criteri previsti dall'art. 133 cod. pen..
Trascura, tuttavia, che le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286, hanno stabilito che «La durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen.», in tal modo sganciando la commisurazione della durata della sanzione accessoria da quella della pena principale.
Correttamente, quindi, il giudice del rinvio ha esercitato la discrezionalità connessa al principio di diritto consacrato nella sentenza di annullamento in base ad un nuovo ed autonomo apprezzamento, pure ispirato ai canoni enunciati nell'art. 133 cod. pen., svolgendo un ragionamento esente da qualsivoglia profilo di contraddittorietà o manifesta illogicità.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 03/06/2021. I