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Ordinanza — n. 34236/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34236/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34236/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 18 novembre 2020 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma di quella con cui, il 28 maggio 2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri ha dichiarato Vittorio Palone responsabile del delitto di ricettazione e di reati in materia di armi e sostanze stupefacenti, ha escluso la contestata recidiva e rideterminato la pena, previo riconoscimento della continuazione tra tutte le fattispecie criminose, in due anni e quattro mesi di reclusione e 3.000 euro di multa.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 62-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34236/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti infrazioni riguardanti la canapa attenuazione della pena confisca dei proventi di reato riciclaggio di capitali e finanziamento del terrorismo

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
Premesso che è pacifico, in giurisprudenza, che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
art. 62-bis cod. pen
271269) e «In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALONE VITTORIO nato a VELLETRI il 20/09/1977 avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 18 novembre 2020 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma di quella con cui, il 28 maggio 2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri ha dichiarato Vittorio Palone responsabile del delitto di ricettazione e di reati in materia di armi e sostanze stupefacenti, ha escluso la contestata recidiva e rideterminato la pena, previo riconoscimento della continuazione tra tutte le fattispecie criminose, in due anni e quattro mesi di reclusione e 3.000 euro di multa.

2. Vittorio Palone propone, con il ministero dell'avv. Vito Perugini, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile perché vertente su motivo manifestamente infondato. Il ricorrente — il quale è stato tratto a giudizio e condannato per l'illecita detenzione di modesti quantitativi di cocaina ed hashish, nonché di un fucile di provenienza furtiva e del relativo munizionamento — reitera, in sede di legittimità, una censura che, già avanzata nella competente sede di merito, è stata disattesa dalla Corte di appello con motivazione conforme a canoni razionali e coerente sia con le emergenze istruttorie che con la normativa che regola la materia.

Palone deduce, invero, che la Corte di appello ha escluso l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbe consentito di meglio adeguare la pena all'offensività della condotta illecita ed alla personalità del suo autore, senza tenere adeguatamente conto del fatto che egli ha risarcito il danno arrecato al proprietario dell'arma rubata e ponendo l'accento, piuttosto, su profili che attengono al reato satellite di narcotraffico e non a quello, più grave, di ricettazione. Così facendo, egli invoca una diversa e più favorevole interpretazione di circostanze di fatto delle quali i giudici del merito hanno fornito una lettura aliena dal vizio ipotizzato.

Premesso che è pacifico, in giurisprudenza, che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), va attestato che la Corte di appello ha ritenuto che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche sia preclusa dall'assenza di elementi concreti positivi di valutazione nonché dalla gravità dei fatti in contestazione, comunque prevalente su ogni altro profilo, desumibile dalla diversa tipologia di sostanze detenute e dal possesso di mezzi per il frazionamento e confezionamento, che fanno ritenere la non occasionalità della condotta illecita.

Un iter argomentativo, quello sviluppato dalla Corte di appello, che si mantiene all'interno della fisiologica discrezionalità e non soffre delle incoerenze segnalate dal ricorrente il quale, va ribadito, sollecita un intervento che il giudice di legittimità non può compiere al cospetto di una motivazione esente da vizi logici e che tiene debitamente conto delle conquiste processuali. In senso contrario, non vale obiettare, come fa il ricorrente, che la Corte di appello non ha espressamente valutato l'offerta risarcitoria effettuata in favore della persona offesa e la documentazione attestante lo svolgimento, lungo l'arco di oltre un ventennio, di attività lavorativa, elementi dei quali il giudice di merito ha dato conto nell'esposizione dei motivi di appello e che ha espressamente ritenuto subvalenti nell'ottica dell'art. 62-bis cod. pen..

Al riguardo, pertinente si rivela, del resto, il richiamo al condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;

Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e «In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti» (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826). Né, va per completezza aggiunto, la legittimità della decisione impugnata è scalfita dal fatto che l'elemento valorizzato in vista del diniego delle circostanze attenuanti attiene ad un reato diverso da quello che, per la maggiore gravità, è stato posto a base del calcolo ex art. 81, secondo comma, cod. pen., ciò che avrebbe influito, invece, laddove si fosse proceduto a giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto.4.

Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 03/06/2021.