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Ordinanza — n. 34235/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34235/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34235/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 27 novembre 2020 la Corte di appello di Salerno, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Salerno il 28 giugno 2018 ed Impugnata da Diodato Bassano, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato per Il reato di violazione degli obblighi connessi alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in un anno ed otto mesi di reclusione.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34235/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, In favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revoca della sospensione condizionale divieto di doppia punibilità riesame dell'entità pena ripetute violazioni del diritto degli stranieri procedura di revisione penale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASSANO DIODATO nato a EBOLI il 04/07/1980 avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 27 novembre 2020 la Corte di appello di Salerno, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Salerno il 28 giugno 2018 ed Impugnata da Diodato Bassano, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato per Il reato di violazione degli obblighi connessi alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in un anno ed otto mesi di reclusione.

2. Diodato Bassano propone, con il ministero dell'avv. Giuseppe Russo, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello applicato l'aumento per la recidiva qualificata in forza di un non consentito automatismo, senza spendere, in proposito, idonee argomentazioni né spiegare se ed in quale misura Il più recente episodio delittuoso sia concretamente significativo, in rapporto alla natura ed al tempo di quelli precedenti, di più accentuata colpevolezza e maggiore pericolosità del reo.

3. Il ricorso è inammissibile perché vestente su motivo non consentito in quanto proposto per la prima volta con il ricorso per cassazione e non introdotto nella fase di appello. /- In questo senso è, invero, univocamente orientata la giurisprudenza di legittimità, ferma nel ritenere che «Non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello» (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577) e nell'estendere tale principio alla contestazione della legittimità dell'applicazione dell'aumento per la recidiva (Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745).

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, In favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 03/06/2021. Il Consigliere estensore