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Ordinanza — n. 34233/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34233/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34233/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 22 ottobre 2020 la Corte di appello di Palermo ha confermato quella con cui, il 19 giugno 2018, il Tribunale di Trapani ha dichiarato Mykola Melia responsabile del delitto sanzionato dall'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e lo ha condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di otto mesi di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali.

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34233/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e lo ha condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di otto mesi di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali.

Parole chiave

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alibi motivi soggettivi successivi alla fuga aiuto all'evasione di detenuti omissione illecita di raggiungere il corpo partenza illegale allontanamento nonostante motivi di salute

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELIA MYKOLA nato il 04/08/1996 avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 22 ottobre 2020 la Corte di appello di Palermo ha confermato quella con cui, il 19 giugno 2018, il Tribunale di Trapani ha dichiarato Mykola Melia responsabile del delitto sanzionato dall'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e lo ha condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di otto mesi di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali.

2. Mykola Melia propone, con il ministero dell'avv. Gaetano Vito Vivona, ricorso per cassazione affidato a due motivi, con i quali deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine, rispettivamente, all'omessa applicazione della causa di giustificazione dello stato di necessità ed alla misura della pena inflitta.

3. Il ricorso è inammissibile perché vertente su motivi manifestamente Infondati. Il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Alcamo e tenuto a non allontanarsi, in orario serale e notturno, dal domicilio, stabilito — essendo egli privo di fissa dimora — presso i giardini pubblici siti nella Piazza Pittore Renda di quel centro, è risultato assente al controllo effettuato alle 20:30 del 7 marzo 2017 ed è stato rintracciato solo alle 21:30 all'esterno di un centro scommesse sito ad alcunccentinaia di metri di distanza.

La Corte di appello, a fronte dei motivi di impugnazione articolati dall'imputato, ha ritenuto, da un canto, che la giustificazione offerta in ordine alle ragioni della violazione — che Melia assume essere connesse ad una necessità fisiologica, che egli non ha potuto espletare per il degrado dei bagni pubblici installati nel giardino ove egli era, al tempo, domiciliato — appare inattendibile, atteso che egli è stato rinvenuto dopo un'ora dall'accesso al suo domicilio ed all'esterno dell'esercizio commerciale ed ha tentato di rifugiarsi nei bagni solo alla vista dei militi.

Ha aggiunto, dall'altro, che la pena è stata fissata nel minimo di legge, con la massima riduzione per le circostanze attenuanti generiche. A fronte di una motivazione esaustiva, ancorché sintetica, il ricorrente si pone in un'ottica di sterile confutazione, riproponendo la tesi del bisogno fisiologico, che i giudici di merito hanno disatteso sulla scorta di considerazioni di assoluta linearità, incentrate sul tempo, ampiamente sproporzionato per eccesso rispetto al dedotto incombente, intercorso tra il suo allontanamento ed il rinvenimento da parte delle forze dell'ordine e sull'atteggiamento da lui serbato appena resosi conto della presenza degli operanti. 3.1.

Analogo giudizio deve essere riservato alla residua doglianza, vertente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, che non appare ulteriormente contenibile per avere i giudici di merito, nell'ambito di procedimento trattato secondo il rito ordinario, fissato la pena base nel minimo di legge di un anno di reclusione ed averla successivamente ridotta di un terzo ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen..

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 03/06/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Dani e Cappuccio Enrico Giuseppe Sandrini (A0 EPOS