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Ordinanza — n. 34229/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34229/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34229/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 22 ottobre 2020 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma di quella con cui, l'11 marzo 2019, il Tribunale della stessa città ha dichiarato Sabatino Di Grillo responsabile dei reati connessi alla detenzione illegale di un fucile (capo B) ed all'uccisione di due cani (capo A), ha rideterminato le rispettive pene in un anno ed otto mesi di reclusione e 3.500 euro di multa ed in dieci mesi di reclusione.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34229/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

Parole chiave

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assassinio crimine di guerra violazioni della legge sulle armi diffamazione colpa grave reati violenti

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GRILLO SABATINO nato a VIBO VALENTIA il 11/08/1975 avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 22 ottobre 2020 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma di quella con cui, l'11 marzo 2019, il Tribunale della stessa città ha dichiarato Sabatino Di Grillo responsabile dei reati connessi alla detenzione illegale di un fucile (capo B) ed all'uccisione di due cani (capo A), ha rideterminato le rispettive pene in un anno ed otto mesi di reclusione e 3.500 euro di multa ed in dieci mesi di reclusione.

2. Sabatino Di Grillo propone, con il ministero degli avv.ti Francesca Salvatici e Jacopo Cappetta, ricorso per cassazione affidato a tre motivi, con i quali deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento, rispettivamente, all'attitudine del compendio probatorio a dimostrare la sua responsabilità in ordine ai reati ascrittigli, al trattamento sanzionatorio, con specifico riguardo all'applicazione della recidiva ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonché al diniego della continuazione tra i reati.

3. Il ricorso è inammissibile perché vertente su motivi manifestamente infondati. Il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, adirato per l'uccisione di una sua capra da parte dei pastori tedeschi di proprietà della vicina Manca Jovanovic, ha ritenuto di farsi giustizia da sé uccidendo, con un fucile illegalmente detenuto, i due animali. I giudici di merito hanno fondato la decisione impugnata sul contributo reso dalla Jovanovic, medio tempore deceduta, in fase di indagini preliminari, che hanno ritenuto pienamente attendibile, nonché su quello della nuora Daniela Petrovic. 3.1.

Con il primo motivo di ricorso, Di Grillo lamenta che la Corte di appello abbia reputato l'idoneità delle dichiarazioni rese in aula dalla Petrovic, difformi da quelle originarie, a suffragare quelle della suocera. La censura è palesemente priva di pregio, giacché la Corte milanese ha avuto cura di precisare come l'apporto della Jovanovic consenta, da solo, una compiuta ricostruzione dei fatti in termini coerenti con l'ipotesi di accusa ed ha aggiunto che le discrasie tra il racconto reso dalla Petrovic nell'immediatezza e quello offerto in dibattimento non riguardano il nucleo essenziale del suo dire, senz'altro funzionale alla dimostrazione della responsabilità di Di Grillo, e possono, comunque, essere spiegate in ragione del decorso di un ampio lasso temporale.% Trattasi, con ogni evidenza, di un percorso argomentativo che costituisce espressione del discrezionale apprezzamento, da parte del giudice di merito, del compendio istruttorio, compiuto senza incorrere in manifesta illogicità o contraddizioni e, pertanto, in questa sede insindacabile. 3.2.

Non diverse valutazioni devono compiersi in relazione al secondo motivo. La Corte di appello, invero, ha convenientemente illustrato le ragioni sottese all'applicazione della recidiva nei confronti di soggetto gravato da condanne definitive per reati commessi con violenza ed uso di armi da fuoco, oltre che per associazione mafiosa ed estorsione, commessi, da ultimo, tra il 2009 ed il 2012, sicché appare del tutto evidente che le precedenti esperienze giudiziarie non sono valse ad infrenare la sua propensione a delinquere, che si è anzi rafforzata con il trascorrere del tempo ed ha trovato ulteriore e preoccupante sfogo nella cruenta uccisione degli animali, eseguita grazie alla disponibilità di un'arma illegalmente detenuta (e mai rinvenuta) ed accompagnata da gravi minacce nei confronti della proprietaria degli animali e della congiunta.

In questo senso, del resto, si pongono le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «L'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo» (Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464; Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, P.G., Rv. 256713;

Sez. 6, n. 43438 del 23/11/2010, Manco, Rv. 248960). Del tutto fuor di luogo appare, in questo contesto, l'invocazione delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte di appello ha rettamente escluso in considerazione della carenza di elementi positivi di valutazione da porre in bilanciamento con le negative indicazioni tratte dalla biografia criminale di Di Grillo e con le efferate modalità del gesto criminoso. 3.3. In ordine, infine, alla continuazione, la Corte di appello, con argomentazioni anche in questo caso esenti da vizi di sorta, ha ritenuto implausibile che Di Grillo, all'atto di acquisire la detenzione dell'arma, avesse programmato, sia pure a grandi linee, di utilizzarla in pregiudizio dei cani, rei, nella sua aberrante prospettiva, di avere ucciso una sua pecora; affermazione, questa, che, coerente con i correnti indirizzi ermeneutici formatisi sull'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., non trova smentita nel terzo ed ultimo motivo di ricorso, con il quale si ventila, in termini meramente ipotetici e senza il benché minimo riscontro fattuale, che Di Grillo possa essersi procurato l'arma allo scopo di compiere atti intimidatori o violenti nei confronti dei vicini di casa, cui era contrapposto da preesistenti attriti, e dei loro animali.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il