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Ordinanza — n. 34227/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34227/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34227/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 1Z luglio 2020 il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato l'istanza, presentata nell'interesse di Renald Beqja, finalizzata all'ammissione alle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare in relazione all'esecuzione della pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione, inflittagli con sentenza della Corte di appello di Napoli del 30 maggio 2017.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34227/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con ordinanza del 1Z luglio 2020 il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato l'istanza, presentata nell'interesse di Renald Beqja, finalizzata all'ammissione alle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare in relazione all'esecuzione della pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione, inflittagli con sentenza della Corte di appello di Napoli del 30 maggio 2017.

Parole chiave

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proroga della carcerazione espulsione mantenimento della carcerazione preventiva permesso di dimora scaduto abbandono del procedimento penale capacità di subire la carcerazione misure sostitutive della carcerazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEQJA RENALD nato il 17/07/1989 avverso l'ordinanza del 14/07/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 1Z luglio 2020 il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato l'istanza, presentata nell'interesse di Renald Beqja, finalizzata all'ammissione alle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare in relazione all'esecuzione della pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione, inflittagli con sentenza della Corte di appello di Napoli del 30 maggio 2017.

2. Renald Beqja propone, con il ministero dell'avv. Raffaele Tecce, ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni normativamente previste per l'ammissione alle misure alternative richieste.

3. L'esame del ricorso nel merito è precluso dal rilievo preliminare e assorbente della sopraggiunta carenza di interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione, che ne determina l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.. In proposito, va rilevato che, secondo consolidati e condivisi principi, la nozione d'interesse a impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, deve essere individuata secondo una prospettiva utilitaristica, correlata alla finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e a quella, positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693), oltre a doversi configurare il requisito dell'interesse in maniera immediata, concreta e attuale e sussistere sia al momento della proposizione del gravame che in quello della sua decisione (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165). A tale riguardo, è stata elaborata la categoria della «carenza d'interesse sopraggiunta», il cui fondamento giustificativo è stato individuato nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità sia venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa ha già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto ha perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694).

4. Nel caso in esame, risulta, dalla posizione giuridica in atti, che Renald Beqja ha finito, il 13 febbraio 2021, di espiare la pena detentiva, sicché è venuto meno l'interesse che l'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., richiede come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione e che, dovendo essere connotato dai requisiti della concretezza e dell'attualità, deve sussistere non soltanto al momento della proposizione dell'impugnazione, ma anche al momento della decisione, perché questa possa potenzialmente avere una effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice dell'impugnazione. Il sopravvenuto venir meno dell'interesse del ricorrente ad avere una decisione che ne apprezzi la fondatezza determina, pertanto, l'inammissibilità dell'impugnazione.

5. Alla declaratoria di inammissibilità non seguono ulteriori statuizioni, giacché il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un'ipotesi di soccombenza e non implica, pertanto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento né di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves, Rv. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio, Rv. 252910).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 03/06/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente