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Ordinanza — n. 34226/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34226/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34226/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 17 febbraio 2020 il Giudice di pace di Perugia ha ELI dichiarato Farhi 4~ responsabile del delitto sanzionato dall'art. 14, comma 5- ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e lo ha condannato alla pena di 10.000 euro di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali. tDEL 2. Farhi Mtrall propone, con il ministero dell'avv. Flavio Mennella, ricorso per cassazione, così qualificato, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., l'atto di appello, affidato a tre motivi, con i quali deduce, rispettivamente, l'assenza di prova piena in ordine alla sua responsabilità per il reato ascrittogli, l'irrilevanza penale della condotta e l'eccessività del trattamento sanzionatorio, sub specie di diniego delle circostanze attenuanti generiche e corretta applicazione dei criteri previsti dagli artt. 133 e 133-bis cod. pen..

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34226/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

Parole chiave

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espatrio illegale insufficiente allontanamento motivi soggettivi successivi alla fuga aiuto all'evasione di detenuti omissione illecita di raggiungere il corpo inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IBDELI FARHI nato il 01/04/1984 avverso la sentenza del 17/02/2020 del GIUDICE DI PACE di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 17 febbraio 2020 il Giudice di pace di Perugia ha ELI dichiarato Farhi 4~ responsabile del delitto sanzionato dall'art. 14, comma 5- ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e lo ha condannato alla pena di 10.000 euro di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali. tDEL 2. Farhi Mtrall propone, con il ministero dell'avv. Flavio Mennella, ricorso per cassazione, così qualificato, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., l'atto di appello, affidato a tre motivi, con i quali deduce, rispettivamente, l'assenza di prova piena in ordine alla sua responsabilità per il reato ascrittogli, l'irrilevanza penale della condotta e l'eccessività del trattamento sanzionatorio, sub specie di diniego delle circostanze attenuanti generiche e corretta applicazione dei criteri previsti dagli artt. 133 e 133-bis cod. pen..

3. Il ricorso è inammissibile perché vedente su motivi manifestamente infondati o non consentiti. 3.1. Il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, destinatario di provvedimento di espulsione ed ordine di lasciare il territorio dello Stato in un termine perentorio, non vi ha ottemperato e, sottoposto ad un controllo occasionale, ha tentato di darsi alla fuga. Tanto basta, a dispetto di quanto obiettato dal ricorrente con il primo motivo ed in assenza di allegazione alcuna in merito all'eventuale sussistenza di un giustificato motivo, ad integrare, sotto il profilo materiale e psicologico, la fattispecie di reato, In questo senso, del resto, si attesta la giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito come «La sussistenza del giustificato motivo per cui lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore di allontanarsene entro cinque giorni ai sensi dell'art. 14-ter d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 deve essere valutata con riguardo a situazioni ostative - l'onere della cui prova grava sull'interessato - incidenti sulla sua stessa possibilità, oggettiva o soggettiva, di ottemperarvi, escludendola ovvero rendendola difficoltosa» (Sez. 1, n. 9929 del 11/02/2021, Ahmetaj, Rv. 280679;

Sez. 1, n. 47191 del 27/04/2016, Adbelkassem, Rv. 268212; Sez. 1, n. 37813 del 27/04/2016, El Kadri, Rv. 268101). 3.2. Non meno infondato si palesa il secondo motivo, con il quale si deduce l'abolitio criminis prodottasi per effetto della riconosciuta incompatibilità con la normativa dell'Unione europea.Tale fenomeno, invero, ha riguardato la formulazione dell'ad. 14, comma 5- ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, precedente alla novella operata, proprio allo scopo di ovviare a tale situazione, dal di. 23 giugno 2011, n .89 convertito con modificazioni nella legge 2 agosto 2011, n. 129, e non anche il testo vigente al tempo di commissione del reato in contestazione che, ha precisato la giurisprudenza di legittimità, «è conforme alla direttiva 2008/115/CE (cd. direttiva rimpatri), come interpretata dalla pronuncia della Corte di giustizia del 28 aprile 2011 nel caso El Dridi, consistendo in una nuova incriminazione, applicabile solo ai fatti verificatisi dopo la sua entrata in vigore, che comporta l'applicazione di una pena pecuniaria, e non costituendo intralcio alla finalità primaria della direttiva di agevolare l'uscita dal territorio nazionale degli stranieri privi di valido titolo di permanenza» (Sez. 1, n. 25533 del 27/03/2018, Rosca, Rv. 273047; in termini, cfr. anche Sez. 1, n. 12130 del 20/02/2019, Nyassi, Rv. 275049). 3.3.

Inammissibile è, da ultimo, il motivo vedente sul trattamento sanzionatorio, che il ricorrente articola, per un verso, attraverso riferimenti non pertinenti — quali quelli afferenti ad una pena detentiva non applicata, ovvero a precedenti condanne che il Giudice di pace, in realtà, non ha indicato — e trascurando, per altro verso, che la multa è stata quantificata nel minimo di PtEcuitiLh CA,3 legge di MY.I.:11 euro. Il ricorso si rivela, va conclusivamente notato, insuperabilmente generico laddove lamenta l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche senza indicare le ragioni che, già sottoposte al giudice di merito e da questi ingiustificatamente disattese, avrebbero imposto il contenimento della sanzione.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 03/06/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente ,