Ordinanza — n. 34225/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 21 gennaio 2021 il Giudice per le indagini preliminari 4y del Tribunale di Foggia ha rigettato l'istanza presentata da Mario Di Stasio ed intesa al riconoscimento della continuazione tra i reati accertati con due sentenze irrevocabili emesse nei suoi confronti. Mario Di Stasio propone, con il ministero dell'avv. Francesco Americo, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale disatteso l'istanza difensiva sulla scorta di considerazioni giuridicamente errate e valorizzando circostanze a ben vedere non decisive.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 671 cod. proc. pen, art. 186 disp. att. cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34225/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile perché vedente su motivo manifestamente infondato. 3.1. Preliminarmente, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità, con riferimento al vincolo della continuazione in sede di esecuzione, ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria, da parte del singolo agente, di una pluralità di condotte illecite, stabilendo che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI STASIO MARIO nato a ORTA NOVA il 22/03/1969 avverso l'ordinanza del 11/01/2021 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 21 gennaio 2021 il Giudice per le indagini preliminari 4y del Tribunale di Foggia ha rigettato l'istanza presentata da Mario Di Stasio ed intesa al riconoscimento della continuazione tra i reati accertati con due sentenze irrevocabili emesse nei suoi confronti.
2. Mario Di Stasio propone, con il ministero dell'avv. Francesco Americo, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale disatteso l'istanza difensiva sulla scorta di considerazioni giuridicamente errate e valorizzando circostanze a ben vedere non decisive.
3. Il ricorso è inammissibile perché vedente su motivo manifestamente infondato. 3.1. Preliminarmente, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità, con riferimento al vincolo della continuazione in sede di esecuzione, ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria, da parte del singolo agente, di una pluralità di condotte illecite, stabilendo che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156).
Tale programma, a sua volta, non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata all'illecito, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950).
La verifica di tale preordinazione non può essere compiuta sulla base di indici meramente presuntivi ovvero di congetture processuali, essendo necessario dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione invocato siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso unitario (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596).Ne discende che «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.
U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074)». Non è, per converso, necessaria la concomitante ricorrenza di tutti i predetti indicatori, potendo l'unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche al cospetto di soltanto alcuni di detti elementi, purché significativi (in questo senso dr., tra le tante, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098). L'accertamento di tali indici è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti.
Propedeutico alla indicata verifica è l'esame dei provvedimenti irrevocabili con i quali sono stati accertati i reati che si pretende essere espressione del medesimo disegno criminoso che, se non allegati alla richiesta di parte, sono acquisiti di ufficio, in ossequio alla previsione dall'art. 186 disp. att. cod. proc. pen., restando soddisfatto l'onere, a carico dell'istante, di provare i fatti da cui dipende l'applicazione dell'istituto già mediante l'indicazione degli estremi identificativi dei provvedimenti giurisdizionali (Sez. 1, n. 36289 del 08/05/2015, Malich, Rv. 265011). 3.2.
Nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione ha spiegato, ricorrendo ad un apparato argomentativo completo e logico, perché il vincolo della continuazione non possa essere riconosciuto. Ha, a tal fine, rilevato che Di Stasio è stato protagonista, nel febbraio 2017, del furto compiuto ad uno sportello bancomat di Orsara di Puglia, commesso con l'uso di esplosivo e seguito dalla resistenza a mano armata frapposta alle forze dell'ordine nel frattempo intervenute, ed è stato successivamente sorpreso, nel marzo 2018, nell'avellinese, mentre, alla guida di un'auto rubata, trasportava un ordigno esplosivo ed arnesi da scasso.
Ha aggiunto che dalla lettura dei capi di imputazione e delle sentenze emerge la sostanziale autonomia delle condotte, connessa all'amplissimo iato temporale che le separa, alla diversità dei luoghi di commissione dei reati e, soprattutto, al fatto che il secondo è stato consumato in epoca successiva all'emissione, in relazione al primo, di sentenza di condanna. 3.3. A fronte di tali convincenti e lineari considerazioni, il ricorrente articola obiezioni di tangibile ed assoluta genericità, fondate sul richiamo ad indirizzi ermeneutici la cui, pur corretta, enunciazione non trova pendant nella concreta indicazione di elementi sintomatici della preventiva ed unitaria programmazione dei delitti de quibus agitur.
Di Stasio, in altri termini, in tal modo, è autore di una censura tangibilmente generica, oltre che volta a confutare — senza enucleare specifici profili di illegittimità — le pertinenti argomentazioni del giudice dell'esecuzione, il quale ha chiarito, senza incorrere in contraddizioni o in affermazioni manifestamente illogiche, per quale ragione debba ritenersi la reciproca autonomia delle singole deliberazioni criminose.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così