Italian Court dismisses appeal claiming lack of reasoning regarding denial of general mitigating circumstances and sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Emanuele Ravanetti's cassation appeal inadmissible for being manifestly unfounded. Ravanetti argued that the Court of Appeal failed to properly consider general mitigating circumstances and misapplied sentencing guidelines, citing his prior criminal record and specific restrictions under public security surveillance. The court rejected these claims, affirming that the lower court's reasoning was logical, consistent with established case law, and within its discretionary power to weigh negative personality factors against positive elements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 133 c.p.: The appeal is inadmissible if the ground is manifestly unfounded, as the appellate court's denial of general mitigating circumstances is reviewable only if contradictory or lacking rational motivation, and the supreme court cannot substitute its own evaluation of factual elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAVANETTI EMANUELE nato a CHIAVARI il 10/02/1978 avverso la sentenza del 14/07/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 14 luglio 2020 la Corte di appello di Genova ha confermato quella con cui, l'8 ottobre 2019, il Tribunale della stessa città ha dichiarato Emanuele Ravanetti responsabile di tre contravvenzioni ex art. 75, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e, ritenuta la continuazione tra i reati, lo ha condannato alla pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato, di quattro mesi di arresto, oltre che al pagamento delle spese processuali.
2. Emanuele Ravanetti propone, con il ministero dell'avv. Claudio Zadra, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla commisurazione della pena.
3. Il ricorso è inammissibile perché vertente su motivo manifestamente infondato. Il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e tenuto a non allontanarsi dalla propria dimora senza preventivo avviso alla locale autorità e, specificamente, a non uscire tra le ore 22 e le ore 6 di ogni giorno, ha in più occasioni trasgredito, tra il 27 aprile e l'8 giugno 2017, a tali prescrizioni. Con il ricorso per cassazione, Ravanetti lamenta che la Corte di appello abbia disatteso le doglianze da lui articolate in punto di trattamento sanzionatorio e si sia limitata ad evocare le sue pregresse, numerose condanne.
Egli reitera, dunque, in sede di legittimità, una censura che, già avanzata nella competente sede di merito, è stata disattesa dalla Corte di appello con motivazione conforme a canoni razionali e coerente sia con le emergenze istruttorie che con la normativa che regola la materia, ed invoca una diversa e più favorevole interpretazione di circostanze di fatto delle quali i giudici del merito hanno fornito una lettura aliena dal vizio ipotizzato. Premesso che è pacifico, in giurisprudenza, che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'alt. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), va attestato che la Corte di appello ha ritenuto che il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la commisurazione della pena in complessivi quattro mesi di arresto si impongano In ragione delle negative informazioni sulla personalità dell'imputato, gravato da precedenti definitivi per reati di notevole gravità (rapina, detenzione illecita di sostanze stupefacenti, lesioni personali, ricettazione, evasione) e dell'assenza di qualsivoglia elemento di segno positivo tale da giustificare la mitigazione della sanzione.
Un iter argomentativo, quello sviluppato dalla Corte di appello, che si mantiene all'interno della fisiologica discrezionalità e non soffre delle incoerenze segnalate dal ricorrente il quale, va ribadito, sollecita un intervento che il giudice di legittimità non può compiere al cospetto di una motivazione esente da vizi logici e che tiene debitamente conto delle conquiste processuali. Al riguardo, pertinente si rivela, del resto, il richiamo al condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e «In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, Invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti» (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826).
4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 03/06/2021. Il Consigliere estensor