Ordinanza — n. 34223/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 17 novembre 2020 il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha rigettato la richiesta, presentata nell'interesse di Sulejman Hoxha, intesa all'ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, in relazione all'esecuzione della porzione residua della pena detentiva irrogatagli con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo dell'il marzo 2016, e ne ha, contestualmente, disposto l'esecuzione nelle forme della detenzione domiciliare.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34223/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, è una misura alternativa alla detenzione carceraria che attua la finalità costituzionale rieducativa della pena e che può essere adottata, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell'osservazione della personalità del condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, si ritenga che essa, anche attraverso l'adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire alla risocializzazione prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HOXHA SULEJMAN nato il 25/06/1984 avverso l'ordinanza del 17/11/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 17 novembre 2020 il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha rigettato la richiesta, presentata nell'interesse di Sulejman Hoxha, intesa all'ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, in relazione all'esecuzione della porzione residua della pena detentiva irrogatagli con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo dell'il marzo 2016, e ne ha, contestualmente, disposto l'esecuzione nelle forme della detenzione domiciliare.
2. Sulejman Hoxha propone, con il ministero dell'avv. Gianbattista Scalvi, ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali lamenta vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza fondato la decisione su circostanze di fatto non correttamente esposte. Con il secondo ed ultimo motivo, deduce violazione di legge sul rilievo che la pena in esecuzione, rideterminata in quattro mesi di reclusione per effetto del riconoscimento della continuazione con altri reati, deve intendersi interamente espiata, ciò che ne preclude l'ulteriore esecuzione.
3. Il ricorso è inammissibile perché incentrato su contestazioni manifestamente infondate.
4. L'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, è una misura alternativa alla detenzione carceraria che attua la finalità costituzionale rieducativa della pena e che può essere adottata, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell'osservazione della personalità del condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, si ritenga che essa, anche attraverso l'adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire alla risocializzazione prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato.
Il giudizio in merito alla ammissione all'affidamento si fonda, dunque, sull'osservazione dell'evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale: è infatti consolidato, presso la giurisprudenza di legittimità, l'indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine al buon esito della prova, il giudice, pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, dai precedenti penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche la condotta successivamente serbata dal condannato» (Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018, S., Rv. 273985), in tal senso deponendo il tenore letterale dell'art. 47, commi 2 e 3, legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui condiziona l'affidamento al convincimento che esso, anche attraverso le prescrizioni impartite al condannato, contribuisca alla sua rieducazione ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.
Il processo di emenda deve essere significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia, Rv. 248984; Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv. 244654; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, Anastasio, Rv. 202413). Se il presupposto dell'emenda non è riscontrato, o non lo è nella misura reputata adeguata, il condannato, se lo consentono il limite di pena — diversamente stabilito con riferimento alle varie ipotesi disciplinate dall'art. 47- ter legge 26 luglio 1975, n. 354 — ed il titolo di reato, può essere comunque ammesso alla detenzione domiciliare, alla sola condizione che sia scongiurato il pericolo di commissione di nuovi reati (Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009, Castiglione, Rv. 243745).
Il fine rieducativo si attua, in tal caso, mediante una misura dal carattere più marcatamente contenitivo, saldandosi alla tendenziale sfiducia ordinamentale sull'efficacia del trattamento penitenziario instaurato rispetto a pene di contenuta durata. Rientra nella discrezionalità del giudice di merito l'apprezzamento in ordine all'idoneità o meno, ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva, delle misure alternative — alla cui base vi è la comune necessità di una prognosi positiva, seppur differenziata nei termini suindicati, frutto di un unitario accertamento (Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010, Pennacchio, Rv. 247235) — e l'eventuale scelta di quella ritenuta maggiormente congrua nel caso concreto.
Le relative valutazioni non sono censurabili in sede di legittimità, se sorrette da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375), basata su esaustiva, ancorché se del caso sintetica, ricognizione degli incidenti elementi di giudizio.
5. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto di non poter formulare un positivo giudizio sull'evoluzione della personalità del condannato in ragione delle sopravvenute condotte criminose in materia di narcotraffico da lui serbate, che gli sono valse la condanna alla pena di quattro anni e due mesi di reclusione. Il ricorrente evidenzia che il provvedimento impugnato contiene, al riguardo, alcune imprecisioni afferenti, rispettivamente, alla qualificazione giuridica del reato (che non è aggravato ai sensi dell'art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), alla situazione cautelare di Hoxha (nei cui confronti il Tribunale del riesame, con ordinanza del 22 settembre 2020, ha sostituito la misura degli arresti domiciliari con altra non detentiva) ed all'entità della pena rideterminata a titolo di continuazione (quattro mesi, anziché sei, come indicato dal Tribunale di sorveglianza).
Tanto non vale, tuttavia, ad inficiare, alla luce dei canoni ermeneutici sopra delineati, la legittimità dell'ordinanza, giacché la sopravvenienza di una nuova condanna, ancorché non definitiva, per reati di una certa gravità e, per di più, omogenei rispetto a quello che è valso ad Hoxha la pena in esecuzione costituisce indice di una propensione criminale incompatibile con la più ampia tra le misure alternative alla detenzione e consiglia, piuttosto, anche in considerazione del complessivo tenore delle informazioni trasmesse dall'UEPE di Bergamo, il rispetto del principio di gradualità che ispira la decisione del Tribunale di sorveglianza.
6. Priva di pregio è, altresì, la residua doglianza del ricorrente, a dire del quale la rideterminazione della pena a seguito del riconoscimento della continuazione c.d. «esterna» sarebbe immediatamente operativa, in ottica esecutiva, ad onta della non definitività della decisione da cui essa promana, in virtù del favor rei e dell'esclusiva impugnazione della relativa statuizione da parte dell'imputato. Condivisibile si palesa, in proposito, il rilievo del Tribunale di sorveglianza, che ha segnalato la necessità di considerare in toto la recente sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia del 30 giugno 2020, che ha unificato le distinte condotte criminose, applicando una sanzione complessiva che dovrà essere considerata — in relazione tanto al reato base quanto a quelli «satellite» — nel momento in cui il procedimento sarà definito con provvedimento irrevocabile.
Il ricorrente, invero, indugia, sul punto, su una prospettiva unilaterale e parziale che trascura, tra l'altro, la possibilità che, nel prosieguo del procedimento, il riconoscimento della continuazione venga meno — ciò che accadrebbe, ad esempio, qualora egli fosse assolto dalle contestazioni mosse a suo carico nel procedimento di più recente promozione — con conseguente reviviscenza, in termini quantitativi, della pena della cui esecuzione qui si discute.
7. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 03/06/2021. Il Consigliere este