Cassation appeal dismissed as inadmissible for manifestly unfounded grounds regarding constitutional invalidity and recidivism application.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giuseppe Timpano's appeal inadmissible due to manifestly unfounded legal grounds. The appellant argued that a recent constitutional ruling invalidated the preventive measure decree and questioned the recidivism application, but the lower court correctly noted that the preventive measure's validity is exclusively the judge of prevention's domain. Furthermore, the court affirmed that the new criminal conduct demonstrated persistent dangerousness rather than being an occasional lapse, justifying the discretionary recidivism increase. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation dismisses appeals where the constitutional invalidity of the preventive measure decree is raised, as such validity is exclusively the judge of prevention's domain, and rejects recidivism challenges lacking sufficient motivation regarding the defendant's persistent dangerousness.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIMPANO GIUSEPPE nato a CATANZARO il 02/06/1984 avverso la sentenza del 08/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRITTI) 1. Con sentenza dell'8 settembre 2020 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato quella con cui, il 6 febbraio 2017, il Tribunale della stessa città ha dichiarato Giuseppe Timpano responsabile del delitto sanzionato dall'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in rapporto di equivalenza con la recidiva, lo ha condannato alla pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato, di otto mesi di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali.
2. Giuseppe Timpano propone, con il ministero dell'avv. Valerio Murgano, ricorso per cassazione affidato a due motivi, con i quali deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine, rispettivamente, all'incidenza sulla fattispecie incriminatrice della sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ed all'applicazione della recidiva.
3. Il ricorso è inammissibile perché vertente su motivi manifestamente Infondati. Con riferimento al primo motivo, la Corte di appello di Catanzaro ha spiegato, in termini ineccepibili e coerenti con la più recente produzione di legittimità (cfr. tra le altre, Sez. 1, n. 34026 del 01/10/2020, Caroti, Rv. 279996), che la verifica della perdurante base legale del provvedimento posto «a monte» dell'illecito penale, rappresentato dal decreto applicativo della misura di prevenzione, è di esclusivo appannaggio del giudice della prevenzione, al quale, eventualmente, deve essere rivolta istanza di revoca.
Nr discende che non v'è luogo a discutere, in questa sede, di sopravvenuta irrilevanza penale del fatto concretatosi nella violazione delle prescrizioni derivanti dalla sottoposizione alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, quale diretta conseguenza dell'intervento del giudice delle leggi sulla normativa che descrive le categorie dei soggetti portatori di pericolosità sociale generica. Per quanto concerne, poi, l'applicazione della recidiva, la Corte di appello ha rilevato che Timpano — sorpreso alle ore 4:50 del 27 ottobre 2016 sul Viale Isonzo di Catanzaro — è stato, in passato, autore di reati di rilevante allarme sociale (danneggiamento, tentata violazione di domicilio, tentata violenza privata, detenzione illegale di armi, detenzione illegale di sostanze stupefacenti) in relazione ai quali «la nuova condotta criminosa non può essere considerata una occasionale ricaduta nel reato ma appare indicativa di una maggiore capacità delinquenziale e di una più accentuata pericolosità dell'imputato che, avendo violato in piena notte l'obbligo di permanere nella propria abitazione (e non, ad esempio, in un orario prossimo a quello indicato nella misura di prevenzione), ha palesato una perdurante inclinazione al delitto».
Così facendo, il giudice di merito ha spiegato, a dispetto di quanto obiettato dal ricorrente, perché il più recente episodio criminoso, vagliato in sé ed in rapporto a quelli pregressi, è espressivo di più intensa pericolosità sociale, in quanto manifestazione di una tendenza al delitto che ha già avuto ampiamente modo di palesarsi attraverso la commissione di reati appartenenti a diverse e gravi tipologie, per nulla infrenata dalla sottoposizione a procedimenti penali e dall'inflizione della conseguenti condanne. In questo senso, del resto, si pongono le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «L'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo» (Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464;
Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, P.G., Rv. 256713; Sez. 6, n. 43438 del 23/11/2010, Manco, Rv. 248960).
4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 03/06/2021. Il Consigliere estensore Il Presiden