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Ordinanza — n. 34220/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34220/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34220/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 3 luglio 2020 la Corte di appello di Roma ha confermato quella con cui, il 13 giugno 2019, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città ha dichiarato Valentina Pizzuti colpevole dei reati connessi alla detenzione di un fucile da guerra, di una pistola clandestina, di munizioni e di quasi seicento grammi di hashish e, riconosciuta la continuazione, la ha condannata alla pena, ridotta per la scelta del rito abbreviato, di tre anni di reclusione e 6.000 euro di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali e di sofferta custodia.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 130 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34220/2021 — snpen · Corte di Cassazione: «pesanti». Escluso che l'inesatto riferimento normativo si sia riverberato sulla determinazione del trattamento sanzionatorio, il ricorrente deduce, ulteriormente, l'interesse alla sua correzione che, tuttavia, deve essere compiuta, trattandosi di tipico errore materiale, nelle forme previste dall'art. 130 cod. proc. pen.. In questo senso è, del resto, orientata la giurisprudenza di legittimità, secondo cui «È inammissibile il ricorso per cassazione volto ad ottenere unicamente la correzione dell'errore materiale della sentenza impugnata, potendo lo stesso essere fatto valere in sede di impugnazione, per ragioni di economia processuale, solo se dedotto congiuntamente ad altri, e diversi, motivi di censura» (Sez. 5, n. 16000 del 05/02/2015, Dumitrascu, Rv. 263268).

Parole chiave

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violazioni della legge sulle armi arma personale traffico aggravato di stupefacenti diritto di non autoincriminarsi esplosivi e articoli pirotecnici infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
art. 130 cod. proc. pen
Escluso che l'inesatto riferimento normativo si sia riverberato sulla determinazione del trattamento sanzionatorio, il ricorrente deduce, ulteriormente, l'interesse alla sua correzione che, tuttavia, deve essere compiuta, trattandosi di tipico errore materiale, nelle forme previste dall'art. 130 cod. proc. pen..
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIZZUTI VALENTINA nato a NAPOLI il 29/01/1974 avverso la sentenza del 03/07/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 3 luglio 2020 la Corte di appello di Roma ha confermato quella con cui, il 13 giugno 2019, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città ha dichiarato Valentina Pizzuti colpevole dei reati connessi alla detenzione di un fucile da guerra, di una pistola clandestina, di munizioni e di quasi seicento grammi di hashish e, riconosciuta la continuazione, la ha condannata alla pena, ridotta per la scelta del rito abbreviato, di tre anni di reclusione e 6.000 euro di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali e di sofferta custodia.

2. Valentina Pizzuti propone, con il ministero dell'avv. Luigi Vincenzo, ricorso per cassazione affidato a tre motivi, con il primo dei quali deduce vizio di motivazione in ordine alla fissazione della pena per il reato più grave in misura superiore al minimo edittale. Con il secondo motivo, eccepisce, ancora, vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, mentre con il terzo ed ultimo lamenta violazione di legge per avere qualificato la detenzione della sostanza stupefacente ai sensi del primo, anziché del quarto, comma dell'ad. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

3. Il ricorso è inammissibile perché vedente su motivi manifestamente infondati. 3.1. Per quanto concerne il primo motivo, la Corte di appello ha spiegato, in termini in questa sede incensurabili, che la pena base è stata correttamente determinata dal Giudice dell'udienza preliminare in misura superiore al minimo edittale di un anno di reclusione e 3.000 euro di multa — ma largamente inferiore, va qui opportunamente notato, alla media tra minimo e massimo — in ragione dell'elevata offensività della condotta serbata dalla Pizzuti, prestatasi a custodire, nella abitazione da lei occupata in via esclusiva, armi e droga e, in particolare, un fucile automatico d'assalto, dotato di caricatore con 23 cartucce.

Il ricorrente si pone, al riguardo, in una prospettiva di mera confutazione, volta a valorizzare il dedotto carattere di episodicità del comportamento criminoso e la ridotta durata della detenzione, elementi che la Corte di appello ha espressamente ritenuto irrilevanti a fronte della piena consapevolezza, in capo alla donna, dell'illiceità della detenzione e dell'elevata offensività di quanto da lei custodito, poco conta se per conto proprio o di terzi. 3.2. Non diverse sono le considerazioni che si impongono con riferimento al secondo motivo, con il quale si contesta la legittimità della motivazione sottesa al diniego delle circostanze attenuanti generiche, giustificato dalla Corte di appello con riferimento alla gravità del complessivo comportamento tenuto dall'imputata.

A questo proposito, va ricordato come sia pacifico, in giurisprudenza, che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), che «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;

Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e che «In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art.62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti» (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826). Ne discende che l'iter argomentativo sviluppato, sia pure in estrema sintesi, dalla Corte di appello si mantiene all'interno della fisiologica discrezionalità e non soffre delle incoerenze segnalate dal ricorrente il quale, va qui ribadito, sollecita un intervento che il giudice di legittimità non può compiere al cospetto di una motivazione esente da vizi logici e che tiene debitamente conto delle conquiste processuali. 3.3.

Quanto, infine, al terzo motivo, la Corte di appello ha chiarito che il fatto contestato al capo d) integra la fattispecie sanzionata al quarto comma dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 ed è stato in tal senso considerato già dal Giudice dell'udienza preliminare il quale, proprio per questa ragione, ha ritenuto il reato meno grave rispetto alla detenzione dell'arma da guerra, ciò che non sarebbe accaduto ove avesse ritenuto la prevalenza dell'indicazione, in effetti imprecisa, del primo comma, che incrimina le condotte afferenti alle droghe cc.dd.

«pesanti». Escluso che l'inesatto riferimento normativo si sia riverberato sulla determinazione del trattamento sanzionatorio, il ricorrente deduce, ulteriormente, l'interesse alla sua correzione che, tuttavia, deve essere compiuta, trattandosi di tipico errore materiale, nelle forme previste dall'art. 130 cod. proc. pen.. In questo senso è, del resto, orientata la giurisprudenza di legittimità, secondo cui «È inammissibile il ricorso per cassazione volto ad ottenere unicamente la correzione dell'errore materiale della sentenza impugnata, potendo lo stesso essere fatto valere in sede di impugnazione, per ragioni di economia processuale, solo se dedotto congiuntamente ad altri, e diversi, motivi di censura» (Sez. 5, n. 16000 del 05/02/2015, Dumitrascu, Rv. 263268).

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4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 03/06/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Dar