Ordinanza — n. 34219/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza dell'i dicembre 2020 la Corte di appello di Roma ha rigettato l'istanza proposta da Giovanni Paolini e finalizzata alla rideterminazione della sanzione complessiva che egli deve scontare in forza dell'ordine di esecuzione emesso a suo carico. Avverso detto provvedimento ricorre per cassazione l'interessato che, con atto personalmente sottoscritto, ne chiede l'annullamento.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 34219/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge 23 giugno 2017, n. 103. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità — al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAOLINI GIOVANNI nato a L'AQUILA il 02/08/1952 avverso l'ordinanza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAd-at-e-avvise-atle-p-arte udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza dell'i dicembre 2020 la Corte di appello di Roma ha rigettato l'istanza proposta da Giovanni Paolini e finalizzata alla rideterminazione della sanzione complessiva che egli deve scontare in forza dell'ordine di esecuzione emesso a suo carico.
2. Avverso detto provvedimento ricorre per cassazione l'interessato che, con atto personalmente sottoscritto, ne chiede l'annullamento.
3. Occorre rilevare, in via preliminare, che tanto il provvedimento impugnato quanto il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).
4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge 23 giugno 2017, n. 103. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità — al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 03/06/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Daniele