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Ordinanza — n. 34217/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34217/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34217/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 4 dicembre 2020 il Tribunale di Lucca, in parziale accoglimento dell'istanza presentata da Sandro Franciosi, ha riconosciuto la continuazione tra taluni reati da lui commessi ed accertati con separate sentenze, rideterminando, di conseguenza, la pena a lui inflitta, e rigettato, nel resto, la richiesta.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34217/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge 23 giugno 2017, n. 103. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità — al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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adeguamento della pena remissione della pena revisione della sentenza penale alleggerimento della pena sanzioni penali sospensione di pena
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANCIOSI SANDRO nato a CASELLE TORINESE il 12/07/1964 avverso l'ordinanza del 04/12/2020 del TRIBUNALE di LUCCAdata..a1P.Lise-all-parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 4 dicembre 2020 il Tribunale di Lucca, in parziale accoglimento dell'istanza presentata da Sandro Franciosi, ha riconosciuto la continuazione tra taluni reati da lui commessi ed accertati con separate sentenze, rideterminando, di conseguenza, la pena a lui inflitta, e rigettato, nel resto, la richiesta.

2. Avverso detto provvedimento ricorre per cassazione l'interessato che, con atto personalmente sottoscritto, ne chiede l'annullamento; Fr_s: rcs, fra,t--0 3 h (Alt mok:TZ gua t ''r 5)MS C r. Cz» 3. Occorre rilevare, in via preliminare, che tanto il provvedimento impugnato quanto il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge 23 giugno 2017, n. 103. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità — al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 03/06/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Da nieilé Capuccio Enrico Giuseppe Sandrini ' e-- ---, *-- r , • - \ v, .., ',--• • ' 7, --.e,:i 1