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Ordinanza — n. 34216/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the unrepresented defendant failed to use mandatory counsel after the 2017 reform.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34216/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the petitioner, Karim Alimedi, filed the petition personally without legal representation. Although the lower court had previously rejected his request to link separate convictions, the Supreme Court focused on procedural compliance rather than the merits. The decision relied on the 2017 legislative reform which mandates that all appeals must be signed by registered defense counsel, rendering the unrepresented filing void.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.; Art. 571, comma 1, c.p.p.; Art. 613, comma 1, c.p.p.: Following the June 23, 2017 law, criminal appeals must be submitted by registered defense counsel; a petition signed personally by the accused is inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility mandatory defense counsel 2017 legislative reform unrepresented defendant Corte di Cassazione allegazioni insufficientemente motivate recidiva nell'infrazione ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge 23 giugno 2017, n.
Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Law 23 June 2017, n. 103

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
pen., che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALIMEDI KARIM nato il 29/10/1980 avverso l'ordinanza del 17/07/2020 del TRIBUNALE di PISAciate-avyjsa_alle_p,arti.; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 17 luglio 2020 il Tribunale di Pisa ha rigettato l'istanza presentata da Karim Alimedi e finalizzata al riconoscimento della continuazione tra taluni reati da lui commessi ed accertati con separate sentenze.

2. Avverso detto provvedimento ricorre per cassazione l'interessato che, con atto personalmente sottoscritto, ne chiede l'annullamento.

3. Occorre rilevare, in via preliminare, che tanto il provvedimento impugnato quanto il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge 23 giugno 2017, n. 103. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità — al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 03/06/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente