Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of mandatory defense counsel signature under new procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petition was not signed by a registered defense lawyer as required by the new procedural law. Although the applicant argued that direct appeals to the Supreme Court were permissible for detention compensation claims, the law mandated lawyer representation for all such filings after August 2017. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the applicant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 35-ter law no. 354/1975; Art. 610, para. 5-bis, Code of Criminal Procedure: Appeals regarding detention compensation claims must be signed by a registered defense lawyer; failure to comply renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REBAUDI CARLO nato a GENOVA il 30/11/1960 avverso l'ordinanza del 15/01/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di GENOVAckate-avviso--a-1-1-e-par-ti-; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con decreto emesso de plano il 15 gennaio 2021 il Magistrato di sorveglianza di Genova ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso presentato, ai sensi dell'art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, da Carlo Rebaudi.
2. Avverso detto provvedimento l'interessato, con atto personalmente sottoscritto, propone ricorso per cassazione, così qualificato, ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen., il reclamo rivolto al Tribunale di sorveglianza. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, da tempo chiarito che «Avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza che, ai sensi dell'art. 666, secondo comma, cod. proc. pen., dichiara "de plano" l'inammissibilità della richiesta del detenuto ex art. 35-ter ord. pen di risarcimento dei danni patiti per le condizioni della detenzione il mezzo di impugnazione esperibile è il ricorso per cassazione e non il reclamo al tribunale di sorveglianza» (Sez. 1, n. 38808 del 19/07/2016, Carcione, Rv. 268119; Sez. 1, n. 46967 del 16/07/2015, Mecikian, Rv. 265366).
3. Occorre rilevare, in via preliminare, che tanto il provvedimento impugnato quanto il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).
4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge 23 giugno 2017, n. 103. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità — al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 03/06/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente