Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of defense counsel signature post-2017 reform.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed without the mandatory signature of a registered defense lawyer. The appellant, Valentino Gionta, personally submitted the petition against a surveillance court order rejecting his claim regarding a withheld letter. The court ruled that under the 2017 legislative reform, direct appeals by defendants are strictly prohibited unless represented by counsel, rendering the unrepresented filing void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 571, comma 1, e Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals by defendants or convicted persons must be signed by a registered defense lawyer; direct personal filing is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIONTA VALENTINO nato a TORRE ANNUNZIATA il 14/01/1953 avverso l'ordinanza del 03/12/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 3 dicembre 2020 il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha rigettato il reclamo proposto da Valentino Gionta avverso il decreto, emesso dal Magistrato di sorveglianza della stessa città il 22 maggio, di non inoltro di una missiva a lui indirizzata.
2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione l'interessato che, con atto personalmente sottoscritto, ne chiede l'annullamento.
3. Occorre rilevare, in via preliminare, che tanto il provvedimento impugnato quanto il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).
4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge 23 giugno 2017, n. 103. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità — al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 03/06/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente D