Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34214/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of defense counsel signature post-2017 reform.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34214/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed without the mandatory signature of a registered defense lawyer. The appellant, Valentino Gionta, personally submitted the petition against a surveillance court order rejecting his claim regarding a withheld letter. The court ruled that under the 2017 legislative reform, direct appeals by defendants are strictly prohibited unless represented by counsel, rendering the unrepresented filing void.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 571, comma 1, e Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals by defendants or convicted persons must be signed by a registered defense lawyer; direct personal filing is inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal defense counsel requirement personal filing prohibition surveillance court order 2017 legislative reform ritiro della domanda di revisione censura formulata in modo carente procedura di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge 23 giugno 2017, n.
Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Law 23 June 2017, n. 103

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
pen., che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIONTA VALENTINO nato a TORRE ANNUNZIATA il 14/01/1953 avverso l'ordinanza del 03/12/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 3 dicembre 2020 il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha rigettato il reclamo proposto da Valentino Gionta avverso il decreto, emesso dal Magistrato di sorveglianza della stessa città il 22 maggio, di non inoltro di una missiva a lui indirizzata.

2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione l'interessato che, con atto personalmente sottoscritto, ne chiede l'annullamento.

3. Occorre rilevare, in via preliminare, che tanto il provvedimento impugnato quanto il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge 23 giugno 2017, n. 103. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità — al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 03/06/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente D