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Ordinanza — n. 34211/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34211/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34211/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza dell'Il dicembre 2020 la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza proposta da Alessandro Mazza e finalizzata: ad accertare l'ineseguibilità di una sentenza di condanna emessa nei suoi confronti; ad essere rimesso in termini per la proposizione di appello avverso di essa; ad ottenere l'esclusione della recidiva reiterata, con conseguente rideterminazione in melius della pena.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34211/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge 23 giugno 2017, n. 103. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità, nonché tenuto conto della sopravvenuta rinunzia — al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione recidiva nell'infrazione domanda di ricusazione procedure di ricorso riesame della domanda d'asilo
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZA ALESSANDRO nato a SAVONA il 03/08/1964 LEecE avverso l'ordinanza del 11/12/2020 della CORTE APPELLRM.DIST. di TARANTO dato--axatise-a~ti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza dell'Il dicembre 2020 la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza proposta da Alessandro Mazza e finalizzata: ad accertare l'ineseguibilità di una sentenza di condanna emessa nei suoi confronti; ad essere rimesso in termini per la proposizione di appello avverso di essa; ad ottenere l'esclusione della recidiva reiterata, con conseguente rideterminazione in melius della pena.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'interessato che, con atto personalmente sottoscritto, ne ha chiesto l'annullamento per poi rinunziare, con successiva dichiarazione del 6 aprile 2021, all'impugnazione.

3. Occorre rilevare, in via preliminare, che tanto il provvedimento impugnato quanto il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge 23 giugno 2017, n. 103. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità, nonché tenuto conto della sopravvenuta rinunzia — al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle (Ah CflI,j spese processuali e della somma di euro I j in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 03/06/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Daniele/Ca Uccio Enrico Giuseppe Sandrini DEPOSITATA IN CANCELLERI