Sentenza — n. 34209/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 24 settembre 2013 la Corte di appello di Brescia ha confermato quella con cui, il 4 febbraio 2013, il Tribunale della stessa città ha, tra l'altro, dichiarato Amleto Ragnoli responsabile della contravvenzione sanzionata dall'art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110, e lo ha condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di quattro mesi di arresto, oltre che al pagamento delle spese processuali.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34209/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110, e lo ha condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di quattro mesi di arresto, oltre che al pagamento delle spese processuali.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RAGNOLI AMLETO nato a PRESEGLIE il 12/08/1963 avverso la sentenza del 24/09/2013 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 24 settembre 2013 la Corte di appello di Brescia ha confermato quella con cui, il 4 febbraio 2013, il Tribunale della stessa città ha, tra l'altro, dichiarato Amleto Ragnoli responsabile della contravvenzione sanzionata dall'art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110, e lo ha condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di quattro mesi di arresto, oltre che al pagamento delle spese processuali.
2. Amleto Ragnoli propone, con il ministero dell'avv. Paolo Botticini, ricorso per cassazione (seguito dal deposito, il 6 maggio 2021, di una memoria ex art.121 cod. proc. pen.) affidato a due motivi, con i quali deduce, rispettivamente, vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e violazione di legge con riferimento all'omessa applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
3. La non manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, stante l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Atteso, invero, che la pronunzia della Corte di appello di Brescia risale al 24 settembre 2013, epoca anteriore all'introduzione dell'art. 131-bis cod. pen., deve farsi applicazione del principio fissato dalla Sezioni Unite con la sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266594, secondo cui «In tema di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., quando la sentenza impugnata è anteriore alla entrata in vigore del d.
Igs. 16 marzo 2015, n. 28, l'applicazione dell'istituto nel giudizio di legittimità va ritenuta o esclusa senza rinvio del processo nella sede di merito /e se la Corte di cassazione, sulla base del fatto accertato e valutato nella decisione, riconosce la sussistenza della causa di non punibilità, la dichiara d'ufficio, ex art. 129 cod. proc. pen., annullando senza rinvio la sentenza impugnata, a norma dell'art. 620, comma primo lett I), cod. proc. pen.». Ora, nel caso di specie, è accaduto che Amleto Ragnoli, coinvolto in una contesa tra opposte tifoserie calcistiche, abbia brandito un bastone telescopico, portato al di fuori della propria abitazione senza giustificato motivo.
Il ricorrente deduce, in proposito, che la tenuità del fatto sarebbe dimostrata dalla modesta offensività della condotta, per questa ragione sanzionata con il minimo edittale, dall'assenza di danni a persone o cose, dall'omessa contestazione di aggravanti, dalla non abitualità del comportamento.Trattasi di deduzioni che non appaiono manifestamente infondate, sì da determinare l'ammissibilità, per questa parte, del ricorso, e, dunque, la valida costituzione del rapporto processuale, che impone di prendere atto dell'intervenuta estinzione del reato per maturazione tanto del termine prescrizionale quadriennale, a far data dalla sentenza di secondo grado, che di quello massimo di cinque anni, a partire dalla commissione del reato.
Consegue al precedente rilievo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Ragnoli Amleto limitatamente alla violazione dell'art. 4, legge n. 110 del 1975 perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 03/06/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Danig Caccio Enrico Giuseppe Sandrini P0 S I