Ordinanza — n. 34208/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANGIANO PAOLO nato a NAPOLI il 13/02/1980 avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di VENEZIA, con sentenza in data 06/11/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIB.SEZ.DIST. di PIEVE DI CADORE, in data 20/12/2012, nei confronti di CANGIANO PAOLO confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 648 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto ed in ordine alla mancata declaratoria di prescrizione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 34208/2021 — snpen · Corte di Cassazione: di PIEVE DI CADORE, in data 20/12/2012, nei confronti di CANGIANO PAOLO confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 648 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto ed in ordine alla mancata declaratoria di prescrizione.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANGIANO PAOLO nato a NAPOLI il 13/02/1980 avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di VENEZIA, con sentenza in data 06/11/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIB.SEZ.DIST. di PIEVE DI CADORE, in data 20/12/2012, nei confronti di CANGIANO PAOLO confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 648 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto ed in ordine alla mancata declaratoria di prescrizione.
Si dà atto che nell'interesse del ricorrente è stata depositata una memoria. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di ricorso è precluso dalla circostanza che il ricorrente, al contrario del suo coimputato, non aveva presentato appello avverso la sentenza di primo grado e non può dolersi di una statuizione che egli non ha impugnato davanti al giudice di merito, da questi respinta con riguardo alla posizione del correo sulla base di accertamenti di fatto oramai irrevocabili. Il reato di ricettazione commesso nel 2007 non è prescritto in quanto la Corte ha ritenuto sussistente la recidiva qualificata siccome contestata in forma reiterata e specifica, sebbene nell'ambito del giudizio sulla pena essa sia stata ritenuta subvalente rispetto alla attenuante di cui al secondo comma dell'art. 648 cp, circostanza che,, però, non incide sulla sua rilevanza ai fini del calcolo della prescrizione (Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059 e precedenti conformi).
Tanto assorbe ogni altra considerazione difensiva anche con riferimento al contenuto della memoria. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/06/2021 Il Consigliere Estensore GIUSEPPE SG