Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding fraud and sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Lorenzo Amorelli inadmissible because the grounds raised were not specific and merely repeated arguments already rejected by the lower courts. The appellant argued for the application of Article 131-bis of the Penal Code and the recognition of generic mitigating circumstances, but the Court found these complaints too generic and lacking a direct correlation to the contested decision. Consequently, the Court ruled that the appeal failed to meet the specificity requirements mandated by Article 591 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640 c.p.; Art. 131-bis c.p.; Art. 591 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are not specific, generic, and lack a direct correlation to the contested decision, thereby failing to identify the precise points of law or fact in dispute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMORELLI LORENZO nato a PIAZZA ARMERINA il 01/02/1982 avverso la sentenza del 01/07/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CALTANISSETTA, con sentenza in data 01/07/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ENNA, in data 08/04/2019, nei confronti di AMORELLI LORENZO in relazione al reato di cui all art. 640 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità, al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cp.. Il ricorso è inammissibile.
Esso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso in esame, la Corte ha tratto la sussistenza degli artifici e raggiri idonei ad integrare il reato di truffa dalla circostanza che il ricorrente aveva pagato l'acquisto di un rimorchio con un assegno tratto da un conto corrente di terza persona poi rimasto insoluto, falsamente ingenerando affidamento sulla vittima con il dirle che tale titolo era tratto da un conto corrente della moglie.
Il ricorrente reitera eccentricamente la doglianza in ordine alla bontà del titolo, ad onta delle motivazioni spese dal giudice di merito. La Corte ha motivato correttamente la mancata applicazione dell'art. 131-bis cp in ragione del fatto che il danno per la vittima, che aveva incassato un assegno falso pari ad euro 1500 perdendo un rimorchio, non poteva ritenersi poco offensivo del bene protetto; si tratta di giudizio di merito privo di vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede. Infine, sebbene la Corte non abbia speso alcuna parola sulla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, tanto non comporta alcun vizio della sentenza impugnata stante la genericità con la quale la doglianza è stata proposta sia con l'atto di appello che con il ricorso, tale da non meritare alcuna risposta, secondo quanto pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/06/2021 Il Consigliere Estenso