Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34205/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34205/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34205/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBA DOMENICO nato a NOCERA INFERIORE il 19/11/1972 avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di SALERNO, con sentenza in data 22/0112021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE, in data 13/02/2020, nei confronti di BARBA DOMENICO in relazione ai reati di cui agli artt. 56-629 e 629 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità. Il ricorso è inammissibile. Il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da questa Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104).

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34205/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso non si confronta con l'insieme di questi dati valorizzati dalla Corte, rivelandosi anche aspecifico. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
tentata estorsione accuse di abuso risarcimento per atto illecito mezzi di prova medici testimonianza della vittima accertamento medico incompleto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBA DOMENICO nato a NOCERA INFERIORE il 19/11/1972 avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di SALERNO, con sentenza in data 22/0112021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE, in data 13/02/2020, nei confronti di BARBA DOMENICO in relazione ai reati di cui agli artt. 56-629 e 629 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità. Il ricorso è inammissibile. Il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da questa Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104).

Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa sia rilevando il suo sentimento di affetto verso l'imputato che la rendeva esente da sospetti calunniosi, sia in quanto le sue dichiarazioni erano state riscontrate dai referti medici attestanti le lesioni patite per opera del ricorrente. Si è anche evidenziata l'inattendibilità delle dichiarazioni della madre del ricorrente, ritenuta come testimone non affidabile in base alle contraddizioni logiche tratte dal merito della testimonianza che non risulta inficiate da vizi rilevabili in questa sede.

Il ricorso non si confronta con l'insieme di questi dati valorizzati dalla Corte, rivelandosi anche aspecifico. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/06/2021 Il Consigliere Estensore GIUSEPPE SGADARI .) Il Presidente ; ,-‘