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Ordinanza — n. 34201/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34201/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34201/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: YAFFA HAMIDOU nato il 25/05/1996 BOUBA SALEH nato il 19/02/1996 avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 28/10/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di FROSINONE, in data 18/12/2019, nei confronti di YAFFA HAMIDOU, BOUBA SALEH, confermava la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 628 e 582 CP. Propongono ricorso per cassazione gli imputati ma lo fanno con atto personale, non più ammissibile dopo la modifica dell'art. 613 cpp lintervenuta in data antecedente al ricorso. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34201/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 628 e 582 CP. Propongono ricorso per cassazione gli imputati ma lo fanno con atto personale, non più ammissibile dopo la modifica dell'art. 613 cpp lintervenuta in data antecedente al ricorso. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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spese di difesa azione civile diritto a un difensore difesa penale diritto a un ricorso effettivo commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: YAFFA HAMIDOU nato il 25/05/1996 BOUBA SALEH nato il 19/02/1996 avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 28/10/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di FROSINONE, in data 18/12/2019, nei confronti di YAFFA HAMIDOU, BOUBA SALEH, confermava la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 628 e 582 CP. Propongono ricorso per cassazione gli imputati ma lo fanno con atto personale, non più ammissibile dopo la modifica dell'art. 613 cpp lintervenuta in data antecedente al ricorso. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/06/2021 Il Consigliere Estensore GIUSEPPE SGADARI Il Presidente ANNA MA,RA