Ordinanza — n. 34200/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HRUSTIC BRONSON nato a MILANO il 02/04/1992 avverso la sentenza del 28/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 28/09/2020, parzialmente riformando la • sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA, in data 05/11/2019, nei confronti di HRUSTIC BRONSON confermava la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 337 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata qualificazione del fatto come furto ed alla mancata concessione dell'attenuante di cui al secondo comma dell'art. 648 cp. Il ricorso è inammissibile.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 34200/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 648 e 337 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata qualificazione del fatto come furto ed alla mancata concessione dell'attenuante di cui al secondo comma dell'art. 648 cp. Il ricorso è inammissibile.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HRUSTIC BRONSON nato a MILANO il 02/04/1992 avverso la sentenza del 28/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 28/09/2020, parzialmente riformando la • sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA, in data 05/11/2019, nei confronti di HRUSTIC BRONSON confermava la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 337 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata qualificazione del fatto come furto ed alla mancata concessione dell'attenuante di cui al secondo comma dell'art. 648 cp. Il ricorso è inammissibile.
Esso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso in esame, la Corte, con argomenti sui quali il ricorso ha sorvolato, ha sottolineato come dovesse escludersi la responsabilità del ricorrente per il reato di furto presupposto tenuto conto che egli non aveva fornito alcuna specifica indicazione in ordine alle modalità di tale delitto, rendendo la sua versione inverosimile. Il giudizio è privo di vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede.
La Corte ha inoltre negato la circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cp, in ragione di una visione complessiva della vicenda - così come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità - tenendo conto delle gravi modalità della condotta del ricorrente, finalizzata alla commissione di ulteriori illeciti come provato dal possesso di un bene di sospetta provenienza come una collanina d'oro spezzata. Si tratta di valutazione che attiene al merito del giudizio, non più rivedibile in questa sede. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/06/2021 Il Consigliere Estensore GIU