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Ordinanza — n. 34199/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34199/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34199/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIPETTA LUCA nato a NAPOLI il 05/12/1972 avverso la sentenza del 12/05/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 12/05/2020, parzialmente riformando . la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI, in data 31/10/2019, nei confronti di RIPETTA LUCA confermava la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 628 e 648 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità ed alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, nonché in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di ricettazione in ogni caso da ricondurre al secondo comma dell'art. 648 cp.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34199/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nel che, l'inattendibilità del resoconto dell'imputato sulla base di valutazioni prive di vizi logico- giuridici rilevabili in questa sede. La Corte ha anche motivato il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cp. avuto riguardo ad una visione complessiva della vicenda - secondo quanto richiesto dalla giurisprudenza di legittimità - che ha tenuto conto delle gravi modalità del fatto e dei precedenti penali del ricorrente. Il ricorso si limita a censurare tale decisione con affermazioni generiche attinenti al merito.

Parole chiave

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ripudiazione commisurazione della pena per rapina tentata rapina prove acquisite illegalmente altri reati furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIPETTA LUCA nato a NAPOLI il 05/12/1972 avverso la sentenza del 12/05/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 12/05/2020, parzialmente riformando . la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI, in data 31/10/2019, nei confronti di RIPETTA LUCA confermava la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 628 e 648 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità ed alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, nonché in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di ricettazione in ogni caso da ricondurre al secondo comma dell'art. 648 cp.

Il ricorso è inammissibile. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. La novella codicistica, introdotta con la L. del 20 febbraio 2006, n. 46 ,che ha riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, sicchè gli atti eventualmente indicati, che devono essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di autosufficienza del ricorso, devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso.

Resta, comunque, esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. E' stato ulteriormente precisato che la modifica dell'art. 606 lett.

e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Cassazione di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu oculi', dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze. (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099).

Nel caso in esame, il ricorrente reitera argomenti superati dalla Corte di Appello, con la cui motivazione egli non si confronta adeguatamente a proposito della concatenazione degli elementi che hanno condotto alla sua condanna, rivenienti dalle dichiarazioni del correo sulla effettuazione di un sopralluogo presso la farmacia oggetto di rapina - circostanza neanche negata dall'interessato quanto alla sua materialità - dalle dichiarazioni della vittima che a tale sopralluogo era stata presente e dal ritrovamento presso l'abitazione del ricorrente non solo di una giacca con caratteristiche identiche a quella indossata dal rapinatore e visibile dalle telecamere ma anche di un paio di scarpe ginniche del pari identiche a quelle indossate dal rapinatore.

L'insieme di questi elementi rende ragione del giudizio di colpevolezza e della decisione della Corte di non effettuare, in. quanto non decisivo, aicun esperimento giudiziale con la giacca ritrovata, posto che si trattava solo di uno degli elementi di accusa in ogni caso fondata. La Corte, con argomenti che il ricorso non richiama, è anche pervenuta ad affermare la responsabilità del ricorrente per il fatto di ricettazione, ritenendo che la commissione da parte sua del furto dell'autovettura non era stata corredata da alcun particolare utile alla ricostruzione di tale delitto presupposto, circostanza che ci si sarebbe aspettata dal presunto autore del fatto.

Nel che, l'inattendibilità del resoconto dell'imputato sulla base di valutazioni prive di vizi logico- giuridici rilevabili in questa sede. La Corte ha anche motivato il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cp. avuto riguardo ad una visione complessiva della vicenda - secondo quanto richiesto dalla giurisprudenza di legittimità - che ha tenuto conto delle gravi modalità del fatto e dei precedenti penali del ricorrente. Il ricorso si limita a censurare tale decisione con affermazioni generiche attinenti al merito.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/06/2021 Il Consigliere Estensore GIUSEPPE SGADARI Il Presidente AN