Italian court dismisses appeal against plea-bargain sentence for generic legal qualification errors and procedural timing issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Umberto Caiano's appeal against a reduced sentence inadmissible. The lower court's decision resulted from a plea agreement between the parties, rendering arguments regarding criminal responsibility and specific legal qualifications procedurally barred. Furthermore, the appeal was rejected because it challenged non-agreed terms and relied on generic grounds rather than manifest errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. In plea-bargain sentencing, appeals based on legal qualification errors are limited to manifest errors, excluding general valuation disputes, while appeals against non-agreed sentencing elements are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAIANO UMBERTO nato a NAPOLI il 30/06/1990 avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLI Ldato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E 1N DIRITTO . La CORTE APPELLO di NAPOLI, aderendo all'accordo intercorso tra . le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NAPOLI, del 18/02/2020, riducendo la pena inflitta a CAIANO UMBERTO in relazione al reato di cui all'art. 648- bis CP. Ricorre CAIANO UMBERTO, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto alla recidiva ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.
Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili. È inammissibile il motivo di ricorso sulla qualificazione giuridica del fatto, avendo la giurisprudenza precisato, con argomentazioni estensibile al caso in esame, che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato» (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619), mentre il ricorso è sul punto generico.
Inoltre, l'esclusione della recidiva e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non facevano parte dell'accordo tra le parti ed il ricorrente di ciò non può dolersi avendo liberamente scelto di determinare la pena nel senso richiesto ottenendo il consenso del pubblico ministero e la ratifica del giudice trattandosi di pena non illegale. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/06/2021 Il Consigliere Estensor