Cassation dismissed appeal as appellate court's fact-finding evaluation is exclusive to trial judges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for fraud and falsification. The appellant argued for a re-evaluation of factual elements, but the court affirmed that assessing evidence and reconstructing facts remains the exclusive domain of the trial judge. Consequently, the decision was rejected because the appeal sought an impermissible second reading of the case facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 lett. e) cod. proc. pen.; Art. 367 cod. proc. pen.: The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual elements or reconstruct facts differently from the trial judge, as such assessment is exclusively reserved to the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CECCARELLI ANDREA nato a ROMA il 19/08/1972 avverso la sentenza del 09/12/2019 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di PERUGIA, con sentenza in data 09/12/2019, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PERUGIA, in data 18/07/2018, nei confronti di CECCARELLI ANDREA in relazione ai reati di cui agli artt. 640 e 346 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità. Il ricorso è inammissibile. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:
Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. La novella codicistica, introdotta con la L. del 20 febbraio 2006, n. 46 ,che ha riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, sicchè gli atti eventualmente indicati, che devono essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di autosufficienza del ricorso, devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso.
Resta, comunque, esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. E' stato ulteriormente precisato che la modifica dell'art. 606 lett.
e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Cassazione di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della • motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu oculi', dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze. (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099).
Nel caso in esame, la Corte di Appello, con valutazioni tratte dal merito del giudizio qui non più rivedibile, ha sottolineato come il ricorrente avesse personalmente concorso a commettere le truffe nei confronti delle vittime, ponendo in essere artifici e raggiri consistiti nel presentarsi come persona che poteva favorire tramite terzi amici l'aggiudicazione di beni in aste agiudiziarie facendosi consegnare somme di danaro dalla vittime, così indotte in errore. In particolare, commettendo anche il reato di cui all'art. 346 cp, il ricorrente aveva falsamente riferito alle vittime di avere un cugino che avrebbe potuto favorirlo e che svolgeva le funzioni di giudice presso il Tribunale di Roma, il quale lo avrebbe rassicurato che il bene che interessava la vittima sarebbe stato disponibile a breve, così ottenendo in cambio il denaro profitto della truffa.